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ROS - TRENT’ANNI DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE
mente di aderirvi. In questo quadro si può dire che gli uomini di dalla Chiesa -
quali “esecutori materiali” della pena ovvero, molto più spesso, di provvedi-
menti, cautelari o pre-cautelari, che in certi ambiti penalistici ne costituiscono il
fisiologico prologo - adottando un modus operandi favorente la collaborazione
con la giustizia e il pentimento, hanno informato la propria azione alla
Costituzione prima che lo facesse il legislatore (a sua volta spinto a muoversi
anche dalle pressioni in tal senso di dalla Chiesa e Caselli) : senza ergersi a
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guardiani del bene, bensì cercando immediatamente un confronto dialettico e
proponendosi quali punti di riferimento di un futuro reinserimento nel tessuto
legale della società, hanno disarmato la logica altrui dei mondi contrapposti e
inconciliabili, aprendo la strada al ripensamento, se non al pentimento. Fosse
stata adottata la retorica dell’odio verso “il nemico” quale propellente dell’atti-
vità antiterrorismo non sarebbe stato neanche pensabile quello che è accaduto.
Insomma, siamo innanzi all’ennesimo cespite filo-costituzionale ereditato
da dalla Chiesa e dai suoi collaboratori . E Dio solo sa - è proprio il caso, para-
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dossalmente, di dire - quanto renda questo approccio laico e culturalmente
aperto nell’affrontare la minaccia terroristica attualmente prevalente: il terrori-
smo d’ispirazione religiosa.
6. Custodi del testimone
Milano, 5 giugno 1980, 166° anniversario della fondazione dell’Arma dei
Carabinieri. Come di consueto il comandante della Divisione “Pastrengo” pro-
nuncia un discorso celebrativo. Ogni comandante prima o poi deve confrontar-
si con la retorica. I migliori non rinunciano mai a rivolgersi all’intelligenza dei
propri ascoltatori oltre che al loro cuore.
(54) Sebbene qualche norma premiale sulla collaborazione di giustizia in materia di terrorismo sia
stata introdotta prima con il d.l. n. 59 del 21 marzo 1978, convertito (con modificazioni) dalla
legge n. 191 del 18 maggio 1978, e poi con il d.l. n. 625 del 15 dicembre 1979, convertito
dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1980, una disciplina organica, di grande favore, sui collabo-
ratori di giustizia (suddivisi in dissociati e collaboratori tout court, ossia dichiaranti anche su
responsabilità altrui) è stata adottata solo con la legge n. 304 del 29 maggio 1982.
(55) Trattasi di un cespite molto proficuo. Figlio diretto di questa impostazione è, a esempio, un
particolare uso dei colloqui investigativi disciplinati dall’art. 18-bis della legge n. 354 del 26
luglio 1975 (legge sull’ordinamento penitenziario), attualmente molto sfruttato dai militari
del Raggruppamento Operativo Speciale: la mano tesa di un rappresentante dello Stato, tra
l’altro proprio di colui che meglio ha conosciuto il detenuto indagandolo nell’ombra, appare
una delle espressioni più genuine del canone costituzionale che configura la pena quale per-
corso rieducativo. Che il colloquio investigativo costituisca spesso la via privilegiata all’instau-
razione di percorsi di collaborazione con la giustizia emerge anche da F. ROBERTI, L.
GIANNINI, Manuale dell’antiterrorismo. Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi, Roma,
Laurus Robuffo, 2016, pagg. 183 ss.
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