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ROS - TRENT’ANNI DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE



                     Per distinguerlo dagli altri “fermi” lo si chiamò, riportando schiettamente
               nel nome la ratio dell’istituto, «fermo di pubblica sicurezza», implicante fino a
               quarantotto ore di privazione poliziesca della libertà personale pur in assenza di
               reato, anche soltanto tentato. Qualsiasi ulteriore valutazione appare superflua.
                     Gli  strumenti  normativi  testé  accennati  (a  titolo  esemplificativo)  non
               erano confacenti al “metodo anticrimine”, tanto che in ambito antiterrorismo
               serio non vi si è fatto ricorso. Col passare del tempo sono decaduti o sono stati
               abrogati, né da parte dei relativi operatori vi è stata mai nel corso degli anni una
               richiesta di leggi speciali in tal senso. Come vedremo, l’unica disciplina legisla-
               tiva di cui dalla Chiesa perorò l’adozione al fine di contrastare efficacemente il
               terrorismo di matrice politico-ideologica fu quella premiale sulla collaborazione
               di giustizia, considerabile tra le massime espressioni della finalità “rieducativa”
               cui la pena deve tendere ex art. 27 Cost. Non fu facile vincere le resistenze cul-
               tural-ideologiche tendenti a valutare non premiabili, sine die, coloro che avevano
               attentato pesantemente alla Costituzione. Alla fine prevalse il mix di pragmati-
               smo e idealismo sostenuto dal Generale: agli attacchi sferrati nei confronti della
               Costituzione si deve rispondere con un surplus di Costituzione.
                     Potrebbe  sembrare  paradossale  affermare  che,  nel  corso  degli  anni
               Settanta (ma anche dopo), sia stata più la prassi investigativa che il legislatore a
               mantenere la risposta antiterrorismo nel solco della nostra Carta. Tuttavia la
               considerazione non risulterà strana a chi rilegga le riflessioni di un attentissimo
               osservatore del primo esperimento democratico dell’era moderna: Tocqueville
               ha valutato la coscienza dei singoli cittadini, ricompresa sotto il nome di «costu-
               mi», come il primo e più efficace baluardo costituzionale: «le leggi più che le
               cause fisiche, e i costumi più che le leggi, contribuiscono a conservare […] la
               repubblica democratica» .
                                       (40)


               5.  La de-radicalizzazione ante litteram
                     Tra i neologismi maggiormente diffusisi di recente in campo sociologico
               troviamo il termine “deradicalizzazione” , nato nell’ambito della riflessione
                                                        (41)
               contemporanea sul terrorismo d’ispirazione religiosa .
                                                                  (42)
               (40)  A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Milano, Rizzoli, 1999, pagg. 305 ss.
               (41)  Nello “Zingarelli” lo troviamo inserito per la prima volta nell’edizione “2020”.
               (42)  Il tema è oggetto di una interessantissima Proposta di Legge che la fine della precedente
                     Legislatura non ha consentito di approvare: si tratta della n. A.C. 3558, XVII Legislatura,
                     d’iniziativa  dei  deputati  Dambruoso  e  Manciulli,  pure  già  approvata  dalla  camera  dei
                     Deputati in data 19 luglio 2017, intesa a disciplinare «misure per la prevenzione della radica-
                     lizzazione e dell’estremismo jahidista».

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