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INSERTO
Giuseppe Bettiol, autorevole
penalista tra i relatori della maggio-
ranza parlamentare approvatrice,
prese a prestito una tagliente metafo-
ra per sostenere, faticosamente, la
correttezza costituzionale della
legge: «Onorevoli colleghi, ritengo
che questa legge, da qualsiasi punto
di vista la si voglia vedere, sotto il
profilo della sua costituzionalità, non
presenti momenti, come dire? di
sviamento. Il nostro caro collega,
nella sua onestà così profonda e così
rispettosa, ci ha detto che qualche
volta si cammina, sul filo del rasoio,
ma si cammina. Non è che si caschi
dal filo del rasoio: si cammina sul filo
del rasoio e mi auguro che non si
abbia a camminare sempre sul filo
del rasoio […] un rischio c’è, in qual-
5 giugno 1975 che determinata disposizione, ma
Rappresentazione del conflitto a fuoco tra carabinieri e nella sua sostanza questa legge, nelle
brigatisti avvenuto a Cascina Spiotta d’Arzello (AL) e
pubblicata da “La Domenica del Corriere” sue articolazioni penalistiche, è ben
formulata, precisa il bene giuridico
tutelato e dà delle sanzioni molto forti» . Il periodo della “legislazione di emer-
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genza” proseguì per diversi anni. Per rievocare il livello di “debolezza” costituzio-
nale raggiunto dal corpus iuris antiterrorismo dell’epoca conviene riportare per este-
so il primo comma dell’art. 6 del d.l. n. 625 del 15 dicembre 1979 convertito con
modificazioni dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1980: «Quando, nel corso di opera-
zioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l’assoluta
necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono proce-
dere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazio-
ne alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di
comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, pos-
sano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell’art. 165-ter del
codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale».
(39) Atti parlamentari (1975, pag. 21186) richiamati in M. RIBERI, Sicurezza vs. libertà costituzionali:
la «legge Reale» n. 152 del 22 maggio 1975, in Italian Review of Legal History, 6, 2018, pag. 9.
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