Page 28 - Rassegna 2021-2_Inserto
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INSERTO



                                                           Giuseppe  Bettiol,  autorevole
                                                      penalista tra i relatori della maggio-
                                                      ranza  parlamentare  approvatrice,
                                                      prese a prestito una tagliente metafo-
                                                      ra  per  sostenere,  faticosamente,  la
                                                      correttezza  costituzionale  della
                                                      legge:  «Onorevoli  colleghi,  ritengo
                                                      che questa legge, da qualsiasi punto
                                                      di  vista  la  si  voglia  vedere,  sotto  il
                                                      profilo della sua costituzionalità, non
                                                      presenti  momenti,  come  dire?  di
                                                      sviamento.  Il  nostro  caro  collega,
                                                      nella sua onestà così profonda e così
                                                      rispettosa,  ci  ha  detto  che  qualche
                                                      volta si cammina, sul filo del rasoio,
                                                      ma si cammina. Non è che si caschi
                                                      dal filo del rasoio: si cammina sul filo
                                                      del  rasoio  e  mi  auguro  che  non  si
                                                      abbia  a  camminare  sempre  sul  filo
                                                      del rasoio […] un rischio c’è, in qual-
                           5 giugno 1975              che  determinata  disposizione,  ma
                Rappresentazione del conflitto a fuoco tra carabinieri e    nella sua sostanza questa legge, nelle
               brigatisti avvenuto a Cascina Spiotta d’Arzello (AL) e
                   pubblicata da “La Domenica del Corriere”  sue articolazioni penalistiche, è ben
                                                      formulata,  precisa  il  bene  giuridico
             tutelato e dà delle sanzioni molto forti» . Il periodo della “legislazione di emer-
                                                  (39)
             genza” proseguì per diversi anni. Per rievocare il livello di “debolezza” costituzio-
             nale raggiunto dal corpus iuris antiterrorismo dell’epoca conviene riportare per este-
             so il primo comma dell’art. 6 del d.l. n. 625 del 15 dicembre 1979 convertito con
             modificazioni dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1980: «Quando, nel corso di opera-
             zioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l’assoluta
             necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono proce-
             dere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazio-
             ne alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di
             comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, pos-
             sano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell’art. 165-ter del
             codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale».

             (39)  Atti parlamentari (1975, pag. 21186) richiamati in M. RIBERI, Sicurezza vs. libertà costituzionali:
                  la «legge Reale» n. 152 del 22 maggio 1975, in Italian Review of  Legal History, 6, 2018, pag. 9.

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