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ROS - TRENT’ANNI DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE
sûreté de l’État est une juridiction politique, ce qui ne veut pas dire une juridic-
tion partisane» . L’anno successivo agli attentati del 2015 (Charlie Hebdo,
(35)
Bataclan ecc.), Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica, proporrà di
ripristinarla, spendendo argomenti tanto franchi quanto significativi:
«Comment juger les ennemis de la France, les centaines de djihadistes sur le
retour, si nous imposons à nos juges antiterroristes les mêmes règles, les mêmes
contraintes procédurales qu’à la justice de droit commun?» .
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Per quanto riguarda l’Italia è anche grazie all’introduzione sulla scena inve-
stigativa del “metodo anticrimine” che è possibile definire l’approccio antiter-
rorismo degli anni Settanta come di tipo “costituzionale”. Non era affatto scon-
tato, tanto più che il legislatore coevo alla nascita del Nucleo Antiterrorismo è
sembrato talvolta indirizzarsi verso tutt’altra direzione. Verso un approccio alla
sicurezza pubblica definibile ordre dans la rue (la felice definizione appartiene a
Franco Bricola ), ai confini del costituzionalmente legittimo .
(37)
(38)
La legge n. 152 del 22 maggio 1975, meglio nota come “legge Reale”,
inaugura il cosiddetto periodo della “legislazione d’emergenza”. Vi compaiono
diverse norme restrittive dei diritti fondamentali:
➢ limitazioni drastiche alla possibilità di concessione della libertà provvi-
soria (art. 1);
➢ nuove ipotesi di procedimento con rito direttissimo (artt. 12, 17, 26);
➢ l’alleggerimento dei presupposti del fermo di polizia giudiziaria (art. 3);
➢ l’ampliamento dei poteri di perquisizione (art. 4);
➢ l’estensione dell’uso legittimo delle armi da parte degli appartenenti alle
Forze di polizia (art. 14), stabilendo una particolare procedura di favore per gli
eventuali comportamenti penalmente rilevanti (artt. 27-32).
(35) «Siamo in fin dei conti una giurisdizione politica? Non abbiamo paura delle parole. Sì, la Cour
de sûreté de l’État è una giurisdizione politica, il che non vuol dire che sia una giurisdizione
faziosa». J. M. TH., La Cour de sûreté de l’État n’est pas une juridiction d’exception mais une juridiction
spécialisée déclare le Président Romério, in Le Monde, 1° marzo 1965.
(36) «Come giudicare i nemici della Francia, le centinaia di jihadisti di ritorno, se imponiamo ai
nostri giudici anti-terrorismo le stesse regole, gli stessi vincoli procedurali, della giustizia di
diritto comune?». V. CODACCIONI, Dans l’ombre de la Cour desûreté de l’État, in Délibérée, 2, 2017,
pag. 36.
(37) F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio
1975), in La questione criminale, 2, 1975, pagg. 221 ss.
(38) Sull’incostituzionalità di diverse norme della “legge Reale” si espressero diversi giuristi. A
esempio cfr. G. NEPPI MODONA, Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità, in
Giurisprudenza costituzionale, 2, 1975, pagg. 3095 ss.; U. ALLEGRETTI, Leggi sull’ordine pubblico e
libertà costituzionali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1, 1976, pagg. 473 ss.; A.
BALDASSARRE, La giustizia dello sceriffo, la legge sull’ordine pubblico di fronte alla criminalità moderna,
in Democrazia e diritto, 1, 1976, pagg. 105 ss.; G. GALLI, La politica criminale in Italia negli anni
1974-1977, Milano, Raffaello Cortina editore, 1978; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del
garantismo penale, Bari-Roma, Laterza, 1997.
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