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ROS - TRENT’ANNI DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE



               sûreté de l’État est une juridiction politique, ce qui ne veut pas dire une juridic-
               tion  partisane» .  L’anno  successivo  agli  attentati  del  2015  (Charlie  Hebdo,
                              (35)
               Bataclan  ecc.),  Nicolas  Sarkozy,  ex  Presidente  della  Repubblica,  proporrà  di
               ripristinarla,  spendendo  argomenti  tanto  franchi  quanto  significativi:
               «Comment juger les ennemis de la France, les centaines de djihadistes sur le
               retour, si nous imposons à nos juges antiterroristes les mêmes règles, les mêmes
               contraintes procédurales qu’à la justice de droit commun?» .
                                                                        (36)
                     Per quanto riguarda l’Italia è anche grazie all’introduzione sulla scena inve-
               stigativa del “metodo anticrimine” che è possibile definire l’approccio antiter-
               rorismo degli anni Settanta come di tipo “costituzionale”. Non era affatto scon-
               tato, tanto più che il legislatore coevo alla nascita del Nucleo Antiterrorismo è
               sembrato talvolta indirizzarsi verso tutt’altra direzione. Verso un approccio alla
               sicurezza pubblica definibile ordre dans la rue (la felice definizione appartiene a
               Franco Bricola ), ai confini del costituzionalmente legittimo .
                              (37)
                                                                           (38)
                     La legge n. 152 del 22 maggio 1975, meglio nota come “legge Reale”,
               inaugura il cosiddetto periodo della “legislazione d’emergenza”. Vi compaiono
               diverse norme restrittive dei diritti fondamentali:
                     ➢ limitazioni drastiche alla possibilità di concessione della libertà provvi-
               soria (art. 1);
                     ➢ nuove ipotesi di procedimento con rito direttissimo (artt. 12, 17, 26);
                     ➢ l’alleggerimento dei presupposti del fermo di polizia giudiziaria (art. 3);
                     ➢ l’ampliamento dei poteri di perquisizione (art. 4);
                     ➢ l’estensione dell’uso legittimo delle armi da parte degli appartenenti alle
               Forze di polizia (art. 14), stabilendo una particolare procedura di favore per gli
               eventuali comportamenti penalmente rilevanti (artt. 27-32).
               (35)  «Siamo in fin dei conti una giurisdizione politica? Non abbiamo paura delle parole. Sì, la Cour
                     de sûreté de l’État è una giurisdizione politica, il che non vuol dire che sia una giurisdizione
                     faziosa». J. M. TH., La Cour de sûreté de l’État n’est pas une juridiction d’exception mais une juridiction
                     spécialisée déclare le Président Romério, in Le Monde, 1° marzo 1965.
               (36)  «Come giudicare i nemici della Francia, le centinaia di jihadisti di ritorno, se imponiamo ai
                     nostri giudici anti-terrorismo le stesse regole, gli stessi vincoli procedurali, della giustizia di
                     diritto comune?». V. CODACCIONI, Dans l’ombre de la Cour desûreté de l’État, in Délibérée, 2, 2017,
                     pag. 36.
               (37)  F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio
                     1975), in La questione criminale, 2, 1975, pagg. 221 ss.
               (38)  Sull’incostituzionalità di diverse norme della “legge Reale” si espressero diversi giuristi. A
                     esempio  cfr.  G.  NEPPI  MODONA,  Misure  di  prevenzione  e  presunzione  di  pericolosità,  in
                     Giurisprudenza costituzionale, 2, 1975, pagg. 3095 ss.; U. ALLEGRETTI, Leggi sull’ordine pubblico e
                     libertà  costituzionali,  in  Rivista  trimestrale  di  diritto  pubblico,  1,  1976,  pagg.  473  ss.;  A.
                     BALDASSARRE, La giustizia dello sceriffo, la legge sull’ordine pubblico di fronte alla criminalità moderna,
                     in Democrazia e diritto, 1, 1976, pagg. 105 ss.; G. GALLI, La politica criminale in Italia negli anni
                     1974-1977, Milano, Raffaello Cortina editore, 1978; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del
                     garantismo penale, Bari-Roma, Laterza, 1997.

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