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ROS - TRENT’ANNI DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE
Secoli d’esperimenti invitano a diffidare della tortura. Vero, trattasi della
via maestra per verificare l’ipotesi investigativa partorita, a patto però che s’in-
tenda il verbo “verificare” in senso letterale: la tortura costituisce la migliore
tecnica conosciuta attraverso cui inverare le fantasie dell’interrogante; è auten-
ticamente strumento ad eruendam veritatem, ma di una verità prodotta dal tortu-
ratore e specchiantesi nelle parole coartate, rectius iniettate, al torturato. Il rap-
porto tra interrogante e interrogato solo apparentemente è un dialogo molto
diseguale. Nei fatti, è un monologo, tendenzialmente non governabile dall’au-
tore. Ci vorrà tutto il genio visionario di Kafka per capire che, lungi dall’essere
ad eruendam veritatem, la tortura è una infallibile, meccanica, fideistica, produttrice
di colpevoli: Nella colonia penale (anno 1914) è una macchina a praticarla,
l’Apparat, ed è usata perché sull’isola la colpevolezza non è mai messa in dub-
bio; finanche dal condannato a morte, ignaro della sentenza, come dell’accusa;
al termine del racconto, in un tentativo estremo di difesa della procedura dai
venti costituzionali dell’Occidente, è il suo tenutario, «l’ufficiale», a sottoporsi
pedagogicamente agli aghi dell’«apparecchio», morendo.
Ora, anche a prescindere dall’inaggirabile problema dell’attendibilità di
dichiarazioni coartate, su cui fiumi di inchiostro si potrebbero spendere, l’ap-
proccio teorico di questo tipo d’investigazioni poggia su un ineliminabile
«fondo alogico». Come insegna Franco Cordero nella sua famosa, dicotomica,
«teoria delle prove», qualsiasi «funzione narrativa» ne è affetta. L’operazione
psicologica che presiede al relativo vaglio è ben espressa dalla parola “fede”: «Il
messaggio apparentemente più serio, considerati i contenuti e l’autore, è discu-
tibile all’infinito da chi lo patisce: dovunque l’adesione dipenda dalla “fede”, è
questione aperta; o la riapre chiunque non voglia credere» . Nella classe delle
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«funzioni induttive», invece, sono ricompresi tutti quei segni da vagliare esclu-
sivamente attraverso massime d’esperienza: vi appartengono anche i filmati o le
fonoregistrazioni, e la fedeltà all’evento registrato è fornita dalle rispettive scien-
ze di riferimento, tra cui, in questo caso, ottica e acustica.
Il “metodo anticrimine” è pensato per acquisire solo queste ultime. Dopo
aver effettuato l’“analisi” dell’avversario e dei fenomeni a esso connessi, si scen-
de in campo, nell’ombra. Servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ana-
lisi di traffico telefonico e dati, disamina delle comunicazioni effettuate via web,
studio dei trasferimenti finanziari, uso di agenti sotto copertura, ma soprattutto
(27) F. CORDERO, Procedura penale, Milano, Giuffré, 2003, pag. 566. Oltremanica Bentham lo
sostiene già dal 1827: «Allorché una serie di fatti è presentata al giudice sotto forma di testi-
monianza ciascuna circostanza in dettaglio può essere oggetto di un giudizio affermativo o
negativo: in una parola, egli crede, o non crede». (J. BENTHAM, Teoria delle prove giudiziarie,
Bruxelles, Tipografia della società belgica, 1842, pag. 30).
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