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SALUTE, PRIVACY E DATI PERSONALI ALLE PRESE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Tale provvedimento è stato abrogato dal Re golamento UE n. 2016/679
(GDPR) proteso a corroborare la riservatezza delle informazioni private imple-
mentando il sistema delle responsabilità e delle misure di sicurezza a protezione
delle informazioni. L’attuale significato assunto dalla privacy è sancito, inoltre,
dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Dichiarazione
dei diritti di Internet del 2015.
Il Legislatore europeo si sforza di regolamentare la protezione dei dati
personali in base alle esigenze del mutato periodo storico a livello sociale e
tecnologico, in cui i dati rappresentano un bene giuridico economicamente
valutabile e vige un nuovo modello di condivisione dei dati e delle informa-
zioni.
Tuttavia, il nuovo Regolamento, basato sull’autodeterminazione e sulla
gestione personale dell’interessato dei propri dati, appare già superato, in quan-
to non contempla i dati quali oggetto di bilanciamento tra interessi statali e indi-
viduali come quello della salute, né tiene conto delle applicazioni d’intelligenza
artificiale e dei big data, e quindi dei trattamenti di dati di massa. Ne deriva l’op-
portunità di rivederne la logica di base, delineando un quadro aggiornato in
materia di privacy .
(19)
Terminato un excursus sui diritti in esame a livello europeo, si offre una
sistematizzazione normativa dei medesimi diritti nella repubblica popolare cinese.
Dal punto di vista giuridico, la sanità in Cina è una materia “fondamentale” di
competenza statale.
Difatti, l’art. 21, comma 1, della Costituzione prevede che lo Stato svilup-
pa servizi medici e sanitari, promuove la medicina moderna e la medicina tra-
dizionale cinese, incoraggia e sostiene la creazione di diverse strutture mediche
e sanitarie e promuove attività per la salute e i servizi igienicosanitari per la tute-
la della salute delle persone, privilegiando, come noto, gli interessi statali, sociali
e collettivi alle libertà e ai diritti dei singoli.
Previsto a livello costituzionale (artt. 67, 80 e 89) lo stato di emergenza
- deciso dal Comitato permanente dell’assemblea nazionale del popolo e dal
Consiglio di Stato e proclamato dal Presidente della Repubblica - non è stato
chiamato in causa nella pandemia, in quanto si è favorita l’applicazione di leggi
ordinarie, come la legge sulla prevenzione e il trattamento delle malattie infet-
tive, attribuendo al Consiglio di Stato e alle autorità competenti i poteri neces-
sari all’adozione di misure di contenimento del virus.
(19) C. FARALLI, Diritti e nuove tecnologie, cit., pagg. 47-48 e G. FINOCCHIARO, Riflessioni su intelligenza
artificiale e protezione dei dati personali, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i
diritti, l’etica, cit., pagg. 242-247.
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