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SALUTE, PRIVACY E DATI PERSONALI ALLE PRESE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Pertanto, si rende necessaria la promozione di un prontuario normativo
sull’uso dell’intelligenza artificiale in conformità all’ordinamento giuridico di
riferimento. Dal che, i sistemi d’intelligenza artificiale vanno sviluppati entro un
“quadro socio-tecnico” in cui concentrarsi sulle norme vigenti e ancor di più
sui principi generali, indicatori dei diritti fondamentali e dei valori sociali che
animano l’ordinamento giuridico di accoglienza, e potenziare gli interessi degli
individui .
(22)
Le tecnologie che includono big data, intelligenza artificiale e robotica
danno vita o impattano in situazione complesse, incerte e imprevedibili, finen-
do per dissolvere anche binomi consolidati quali quelli tra “biologia e tecnolo-
gia, naturale ed artificiale, terapia e potenziamento, reale e digitale/virtuale”.
Perciò, anche l’etica è chiamata a riflettere su tale trasformazione, ripensando
alle categorie tradizionali, ai limiti tra salute e malattia, ai fini della medicina e
della tecnologia e al senso di giustizia in un contesto caratterizzato da una realtà
digitale .
(23)
In sintesi, l’intelligenza artificiale è portatrice di benefici contribuendo alla
realizzazione di interessi individuali e collettivi, anche nei settori della sanità e
del controllo sociale, ma anche di rischi per la società, presentando questioni
etiche e giuridiche, che coinvolgono diseguaglianza, esclusione sociale, discrimi-
nazione, responsabilità civile, penale e assicurativa.
Di tali circostanze sono consapevoli sia i vertici dell’Unione Europea sia
svariate associazioni, titolari dei primi orientamenti in campo etico in relazione
all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Al riguardo, si registra un filone
maggioritario nella letteratura del caso per cui tali iniziative sembrano pura
teoria incapace di tradursi in una concreta positivizzazione formale di certi
principi etici negli ordinamenti giuridici a più livelli, sull’assunto che una reale
garanzia in tal senso nel campo tecnologico può essere data solo da una gover-
nance globale .
(24)
(22) G. SARTOR, F. LAGIOIA, Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, in U. RUFFOLO (a cura di),
Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, cit., pagg. 77-83.
(23) L. D’AVACK, La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici, in U. RUFFOLO (a cura di),
Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, cit., pag. 19. Cfr. sul punto U. PAGALLO, Etica e dirit-
to nell’Intelligenza Artificiale nella governance del digitale: il Middle-out Approach, in U. RUFFOLO (a
cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, cit., pagg. 29-44, in cui l’Autore conduce
una breve indagine sul rapporto tra etica e diritto, muovendo da fonti adottate da istituzioni
o organizzazioni in merito alle sfide normative dell’intelligenza artificiale.
(24) Sul punto, per una visione diversa da quella prevalente che opta per una necessaria gover-
nance globale della regolazione normativa dell’intelligenza artificiale, cfr., B. CARAVITA DI
TORITTO, Principi costituzionali e intelligenza artificiale, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza arti-
ficiale. Il diritto, i diritti, l’etica, cit., pagg. 457-460, ove l’Autore - muovendo dalle spinte autori-
tarie che da più parti si avvertono per il dominio del mercato delle nuove tecnologie e dai
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