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DOTTRINA



                  Ad ogni modo, per osteggiare tali pericoli, evitando limitazioni alla ricer-
             ca tecnologica e all’uso benefico dell’intelligenza artificiale, senza limitare la
             ricerca e gli usi benefici dell’intelligenza artificiale, sono state adottate nume-
             rose ulteriori iniziative, per delineare un quadro etico e normativo all’insegna
             di un’intelligenza artificiale “incentrata sull’uomo”. Così è andata affermandosi
             l’idea che l’intelligenza artificiale si concentri su interessi sia individuali sia col-
             lettivi,  non  venga  sottoutilizzata  pagandone  i  costi,  né  sfruttata  o  usata  in
             modo  poco  funzionale  producendo  altri  pericoli .  E  proprio  su  iniziativa
                                                              (25)
             dell’Unione Europea, un gruppo di esperti ha stilato un sintetico quadro etico
             per l’intelligenza artificiale , indicando opportunità e rischi e dichiarando la
                                      (26)
             necessità che l’intelligenza artificiale migliori l’azione umana, lasci operativa la
             responsabilità,  consenta  l’autorealizzazione  dell’uomo  e  coltivi  la  coesione
             sociale. Un’intelligenza artificiale conforme al diritto ed etica dovrebbe pog-
             giare su diritti fondamentali e diversi principi etici (autonomia umana, preven-
             zione del danno, equità e spiegabilità delle decisioni algoritmiche). Per un’in-
             telligenza artificiale affidabile, gli esperti indicano sette requisiti , basati sui
                                                                            (27)
                  modelli politici ed economici che ne derivano, a fronte dell’impossibilità riscontrata dal siste-
                  ma tradizionale di Stato di esercitare la propria sovranità su un territorio e su un popolo circa
                  il fenomeno globalizzato della produzione, della circolazione e dell’elaborazione dei dati ad
                  opera dei svariati sistemi di intelligenza artificiale che non conosce limiti e confini - si pone,
                  ex multis, un quesito cruciale: «i nostri regimi democratici, basati su un costituzionalismo libe-
                  rale e sociale, stanno definitivamente  perdendo la guerra contro i giganti del web per il man-
                  tenimento e il perfezionamento di una democrazia matura e funzionante? Siamo inevitabil-
                  mente obbligati a scegliere tra regimi e democrazie apparenti in realtà nelle mani dei grandi
                  soggetti che controllano la rete e i meccanismi di intelligenza artificiale? In altre parole, i regi-
                  mi democratici sono in grado di controllare e contrastare i fenomeni degenerativi prodotti
                  dalla produzione, circolazione, elaborazione dei dati?». Dal che, rifiuta le soluzioni poste, quali
                  «improbabili formule autarchiche di chiusura nazionalistica, robusti tentativi di modelli auto-
                  ritari, improbabili suggestioni di ricostruzione di leadership (vetero-)imperiali», osservando che
                  nessuno di tali modelli fa al caso dell’Europa, contraddistintasi per le libertà di circolazione e
                  la proposizione di modelli democratici dal dopoguerra in poi (ivi, pag. 458). All’opposto -
                  nonostante la diffusa auspicabilità di una governance globale al riguardo, per lui non pratica-
                  bile né perseguibile per la diversità dei sistemi politici, economici e militari in ballo -, la sua
                  soluzione ricade su una necessaria dimensione se non regionale strictu sensu della regolazione
                  della materia de qua (sarebbe impensabile l’instaurazione e la regolazione di rapporti tra sin-
                  goli realtà territoriali locali e i grandi colossi delle nuove tecnologie che operano a livello glo-
                  bale), quantomeno a livello sovraregionale e nel caso europeo, dunque, ad opera dell’UE, nel
                  senso del bilanciamento tra principi in chiave europeista e in nome dell’eteroregolazione.
             (25)  F. LAGIOIA, L’intelligenza artificiale in sanità: un’analisi giuridica, cit., pagg. 10-11.
             (26)  L. FLORIDI, J. COWLS, M. BELTRAMETTI, ET AL., AI4People-An Ethical Framework for a Good AI
                  Society:  Opportunities,  Risks,  Principles,  and  Recommendations.  Minds  &  Machines,  28,  2018,
                  https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5, pagg. 689-707.
             (27)  Iniziativa e controllo umano; robustezza tecnica e sicurezza dei sistemi; rispetto della privacy
                  e della governance dei dati; trasparenza, inclusa la tracciabilità, la spiegabilità e la comunica-
                  zione; diversità, non discriminazione ed equità; benessere sociale e ambientale; responsabilità,
                  comprese verificabilità, minimizzazione e comunicazione di impatti negativi, compromissioni
                  e mezzi di risarcimento.

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