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SALUTE, PRIVACY E DATI PERSONALI ALLE PRESE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Più in generale, la nascita della e-Health risulta utile per lo scambio, l’inte-
grazione e la condivisione di informazioni, ma ancora rischiosa in quanto sfor-
nita di una adeguata regolazione normativa. Occorre dapprima risolvere il con-
trasto tra la tutela del diritto alla privacy dell’utente e l’interesse collettivo alla
salute, nel pieno rispetto di regole e principi. Oltre ad una scrupolosa disciplina
normativa, solo l’esercizio di contropoteri o poteri compensativi da parte della
società civile può garantire una tutela piena ed effettiva.
Tale riflessione nasce anche dalla crisi generata dalla pandemia in Cina e
successivamente in tutto il mondo, per gli aspetti problematici nel rapporto tra
potere e popolo che ha disvelato. In Cina, a livello giuridico, è emersa con ulte-
riore forza rispetto al passato la necessità di risolvere alcuni problemi e colmare
diverse lacune. Seppure sia stata favorita la tutela della salute rispetto alla privacy,
quest’ultima è tornata nell’agenda governativa per trovare spazio nell’ordina-
mento cinese in termini legislativi .
(33)
Oltre a tali due fattori, si registrano comunque proposte di riforme e dibat-
titi in corso su temi rilevanti che sinora non avevano trovato possibilità di dialo-
go alcuna. Pertanto, i nuovi contesti prodotti dalla difficile esperienza pandemica
e una rinnovata consapevolezza delle criticità esistenti potrebbero indurre le
autorità del Paese a migliorare l’attuale ordinamento giuridico cinese .
(34)
Tornando sul piano globale dell’interazione tra diritti e intelligenza artifi-
ciale, è bene chiarire che è preferibile deviare la progettazione dei sistemi auto-
nomi d’intelligenza artificiale dai criteri standard della produzione industriale e
commerciale, verso le esigenze e le istanze dei soggetti di diritto cui sono desti-
nati. Siamo davanti al «conflitto tra le particolari sensibilità dell’etica e la neu-
tralità omologante del mercato». E dunque: «intervenire sulle macchine renden-
dole etiche e/o definire con precisione i doveri di chi li progetta e di chi ne frui-
sce» .
(35)
Nel complesso, è emerso che non mancano, almeno in ambito europeo, le
norme primarie del diritto tese a regolare il processo di innovazione tecnologica
in atto. Tuttavia, tali norme pongono problemi di vario tipo, lacune normative,
vuoti legislativi, questioni di interpretazione, implementazione o trasformazio-
ne, con la relativa necessità di una riforma che li risolva.
(33) M. WU, Come è stato affrontato il Covid-19 in Cina: misure adottate e risposte istituzionali, cit., pagg. 189-190.
«Con il Comunicato del 9 febbraio, la Commissione cinese competente per la gestione del
ciberspazio ha ribadito l’importanza della protezione dei dati personali raccolti durante l’epi-
demia. Solo le autorità competenti possono raccogliere dati personali; questi dati non possono
comunque essere utilizzati o diffusi per ragioni diverse da quelle legate alla prevenzione o al
controllo dell’epidemia» (ivi, pag. 192, sub nota n. 42).
(34) Ivi, pagg. 190-191.
(35) S. AMATO, Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, cit., pagg. 104-107.
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