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DOTTRINA
Vengono poi discusse le principali modifiche al Codice penale e al Codice di proce-
dura penale, che includono i nuovi elementi in relazione alla violenza domestica e di gene-
re, introdotte dal cosiddetto Codice Rosso. Infine, vengono presentate alcune considera-
zioni in merito ad una nuova modalità di revenge porn: il deepfake.
Violence against women is recognised globally as a significant harm, affecting large proportions of
women with severe consequences for them and their networks of family and friends. Intimate partner vio-
lence (IPV), a type of domestic violence, is one of the most common forms of violence against women and
includes physical, sexual, and emotional abuse and controlling behaviours by an intimate partner. In this
contribution we intend to provide an update on the recent literature on the topic of intimate partner violence
(IPV) in order to provide definitions, Italian prevalence data, investigations into personal and social risk
factors and the consequences of this type of violence. Main amendments to the Criminal Code and to the
Code of Criminal Procedure including new elements in relation to domestic and gender violence, introduced
by the so-called “codice rosso” or code red law, are so discussed. Finally, some considerations are made con-
cerning a new mode of revenge porn: the deepfake.
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SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I dati in Italia. - 3. La violenza domestica: una questione
(multi) culturale. - 4. Le varie forme di violenza sulle donne. - 5. Il Ciclo della
Violenza. - 6. I fattori di rischio della violenza domestica. - 7. Dare un senso
al silenzio. - 8. Perché le donne non denunciano? Perché le relazioni abusanti
continuano? - 9. Conseguenze. - 10. Come aiutare le vittime di violenza dome-
stica. - 11. Il delitto di atti persecutori. - 12. Problemi di successione di leggi
nel tempo con riferimento al reato di atti persecutori. - 13. Rapporti tra il reato
di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del c.p. e l’omicidio aggravato di cui
all’articolo 576, comma 1, n. 5-1, c.p.
1. Premessa
La violenza domestica comprende tutte le forme di “violenza fisica, ses-
suale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del
nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente
dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza
con la vittima” . È questa la definizione di “violenza domestica” riportata nella
(1)
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta nel 2011
dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e da altri non membri Internazionali,
nota più sinteticamente come “Convenzione di Istanbul”.
(1) Convenzione di Istanbul. Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 2011, Articolo 3, lett. (b).
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