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DOTTRINA
Partendo dal diritto alla salute a livello internazionale, si osserva come il
Codice di Norimberga del 1947 pone la protezione dell’integrità personale a
fondamento del valore assoluto dell’umanità, la Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo emanata dall’ONU nel 1948 configura la salute come uno degli
elementi delle condizioni sociali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 la equipara alla morale, la
Dichiarazione di Helsinki sui principi della ricerca medica del 1964 descrive la
salute quale bene da tutelare ma non come diritto individuale. Insomma, muo-
vendo da una visione oggettiva qui la salute non è denominata espressamente
quale diritto, ma assurge a riflesso del diritto alla vita.
Solo l’OMS nel 1946 mostra una visione soggettiva della salute quale stato
di benessere fisico, mentale e sociale, avviando un principio che troverà solo
una lenta affermazione .
(18)
D’altronde, la salute è qualificata come diritto fondamentale dell’individuo
all’art. 32 della Costituzione italiana, la prima e per diverso tempo l’unica tra le
Costituzioni del secondo dopoguerra ad affermarlo.
Tuttavia, a distanza di anni, tali principi hanno trovato fondamento in
dichiarazioni successive, quali la Convenzione internazionale sui diritti econo-
mici, sociali e culturali del 1966, la Dichiarazione di Alma Ata del 1978, la
Convenzione sui diritti umani e a biomedicina del 1997, la Dichiarazione della
sanità mondiale del 1998 e da ultimo la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea del 2001.
La privacy, invece, vede i primi riferimenti legislativi nella Convenzione dei
diritti dell’uomo, in vari accordi internazionali, quale l’Accordo di Schengen, e
successivamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In
Italia, la Carta costituzionale non nomina espressamente la privacy, ma si rileva-
no riferimenti in varie disposizioni riguardanti il domicilio, la libertà e la segre-
tezza della corrispondenza e la libertà di manifestazione del pensiero.
Successivamente, dapprima in ambito giurisprudenziale di legittimità e poi con
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, viene istituito un codice in materia di prote-
zione dei dati personali, volto a raggruppare innumerevoli disposizioni del set-
tore e ad introdurre le innovazioni sia dell’Autorità garante sia delle Direttive
europee in materia di riservatezza delle comunicazioni elettroniche.
Tra queste, rileva la Direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali
finalizzata all’armonizzazione delle norme in materia di protezione dei dati per-
sonali, alla garanzia di un libero flusso dei dati e alla promozione di un elevato
livello di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei.
(18) Cfr. ivi, pagg. 10-12.
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