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DOTTRINA



                  Partendo dal diritto alla salute a livello internazionale, si osserva come il
             Codice di Norimberga del 1947 pone la protezione dell’integrità personale a
             fondamento del valore assoluto dell’umanità, la Dichiarazione Universale dei
             diritti dell’uomo emanata dall’ONU nel 1948 configura la salute come uno degli
             elementi delle condizioni sociali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei
             diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 la equipara alla morale, la
             Dichiarazione di Helsinki sui principi della ricerca medica del 1964 descrive la
             salute quale bene da tutelare ma non come diritto individuale. Insomma, muo-
             vendo da una visione oggettiva qui la salute non è denominata espressamente
             quale diritto, ma assurge a riflesso del diritto alla vita.
                  Solo l’OMS nel 1946 mostra una visione soggettiva della salute quale stato
             di benessere fisico, mentale e sociale, avviando un principio che troverà solo
             una lenta affermazione .
                                   (18)
                  D’altronde, la salute è qualificata come diritto fondamentale dell’individuo
             all’art. 32 della Costituzione italiana, la prima e per diverso tempo l’unica tra le
             Costituzioni del secondo dopoguerra ad affermarlo.
                  Tuttavia,  a  distanza  di  anni,  tali  principi  hanno  trovato  fondamento  in
             dichiarazioni successive, quali la Convenzione internazionale sui diritti econo-
             mici,  sociali  e  culturali  del  1966,  la  Dichiarazione  di  Alma  Ata  del  1978,  la
             Convenzione sui diritti umani e a biomedicina del 1997, la Dichiarazione della
             sanità  mondiale  del  1998  e  da  ultimo  la  Carta  dei  diritti  fondamentali
             dell’Unione Europea del 2001.
                  La privacy, invece, vede i primi riferimenti legislativi nella Convenzione dei
             diritti dell’uomo, in vari accordi internazionali, quale l’Accordo di Schengen, e
             successivamente  nella  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea.  In
             Italia, la Carta costituzionale non nomina espressamente la privacy, ma si rileva-
             no riferimenti in varie disposizioni riguardanti il domicilio, la libertà e la segre-
             tezza  della  corrispondenza  e  la  libertà  di  manifestazione  del  pensiero.
             Successivamente, dapprima in ambito giurisprudenziale di legittimità e poi con
             il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, viene istituito un codice in materia di prote-
             zione dei dati personali, volto a raggruppare innumerevoli disposizioni del set-
             tore e ad introdurre le innovazioni sia dell’Autorità garante sia delle Direttive
             europee in materia di riservatezza delle comunicazioni elettroniche.
                  Tra queste, rileva la Direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali
             finalizzata all’armonizzazione delle norme in materia di protezione dei dati per-
             sonali, alla garanzia di un libero flusso dei dati e alla promozione di un elevato
             livello di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei.
             (18)  Cfr. ivi, pagg. 10-12.

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