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DOTTRINA



                  Come predetto, l’intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile anche in
             ambito sanitario, dovendosi confrontare, adunque, con i diritti alla salute, alla
             privacy e alla protezione dei dati personali, di cui pure si intende offrire una
             breve concettualizzazione per inquadrare compiutamente l’intelligenza artificia-
             le nella cornice dei diritti con cui si mescola. Il diritto alla salute, unico diritto
             denominato come “fondamentale” dalla Costituzione italiana, potrebbe, come
             pare, ricevere ulteriore tutela sul piano pratico con l’apporto della tecnologia,
             con notevoli vantaggi per l’intero sistema sanitario e di riflesso per i fruitori dei
             relativi servizi.
                  Pertanto, l’intelligenza artificiale offre o può offrire alla ricerca medica e
             farmacologica senz’altro un notevole supporto, come testimonia l’attuale espe-
             rienza pandemica, al di là dei problemi strutturali del sistema sanitario, delle
             scelte di indirizzo politico e delle contingenze ineluttabili .
                                                                    (14)
                  Volendo proseguire sulla scia della tesi di Bobbio, per cui i diritti possie-
             dono un fondamento storico, nascono e mutano in base alle condizioni stori-
             che, economiche e sociali, il diritto alla privacy ha in sé una base morale e diviene
             diritto nella modernità, passando da “enunciazione di principio” a “diritto esi-
             gibile” a seconda delle specifiche leggi nel tempo e nel luogo in cui vive, dap-
             prima con riferimento alla riservatezza, poi alla protezione dei dati personali .
                                                                                      (15)
                  Dunque,  dall’interazione  tra  intelligenza  artificiale  e  diritti  emerge  con
             forza l’importanza del rapporto tra la prima e l’uomo, proprio in virtù del tes-
             suto su cui entrambi operano. D’altronde, se è vero che l’intelligenza artificiale
             è in grado in taluni casi di sostituire integralmente l’agire umano, in talaltri può
             integrarsi con esso, potenziando conoscenze e capacità, agevolando creazioni e
             invenzioni dell’uomo. Con ciò si assiste ad una nuova forma di collaborazione
             tra macchina e persona, ad integrazione e superamento del modello classico, in
             cui la macchina esegue ripetitivamente e la persona crea liberamente .
                                                                               (16)
                  tecnologica, mentre gli studiosi d’intelligenza artificiale hanno accettato i problemi, i contenu-
                  ti, le metodologie di una delle discipline tradizionalmente più lontane dai paradigmi del pen-
                  siero scientifico. Ciò ha consentito di ottenere risultati importanti sia per l’intelligenza artifi-
                  ciale sia per il diritto, e ha condotto all’elaborazione di modelli comuni, nei quali i contributi
                  delle due discipline sono ormai indistinguibili» (ivi, pag. 134). Per una delineazione di possibili
                  scenari futuri dati dalle interazioni dell’intelligenza artificiale con il diritto - nell’ottica della
                  promozione della diffusione tra le nuove generazioni delle regole di utilizzo delle tecnologie
                  emergenti, oltreché della costruzione di una nuova visione generale del diritto nell’età tecno-
                  logica, risolvibile in un’innovativa “idea molecolare del diritto stesso” - e per la prospettazione
                  di rischi e opportunità degli operatori del diritto nel settore dell’intelligenza artificiale, si veda
                  il recente contributo di A. SANTOSUOSSO, Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di intelli-
                  genza artificiale sono una grande opportunità per il diritto, Mondadori, Milano, 2020.
             (14)  Cfr., S. AMATO, Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 10.
             (15)  C. FARALLI, Diritti e nuove tecnologie, cit., pag. 45.
             (16)  G. SARTOR, F. LAGIOIA, Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, cit., pagg. 75-77.

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