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DOTTRINA
Come predetto, l’intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile anche in
ambito sanitario, dovendosi confrontare, adunque, con i diritti alla salute, alla
privacy e alla protezione dei dati personali, di cui pure si intende offrire una
breve concettualizzazione per inquadrare compiutamente l’intelligenza artificia-
le nella cornice dei diritti con cui si mescola. Il diritto alla salute, unico diritto
denominato come “fondamentale” dalla Costituzione italiana, potrebbe, come
pare, ricevere ulteriore tutela sul piano pratico con l’apporto della tecnologia,
con notevoli vantaggi per l’intero sistema sanitario e di riflesso per i fruitori dei
relativi servizi.
Pertanto, l’intelligenza artificiale offre o può offrire alla ricerca medica e
farmacologica senz’altro un notevole supporto, come testimonia l’attuale espe-
rienza pandemica, al di là dei problemi strutturali del sistema sanitario, delle
scelte di indirizzo politico e delle contingenze ineluttabili .
(14)
Volendo proseguire sulla scia della tesi di Bobbio, per cui i diritti possie-
dono un fondamento storico, nascono e mutano in base alle condizioni stori-
che, economiche e sociali, il diritto alla privacy ha in sé una base morale e diviene
diritto nella modernità, passando da “enunciazione di principio” a “diritto esi-
gibile” a seconda delle specifiche leggi nel tempo e nel luogo in cui vive, dap-
prima con riferimento alla riservatezza, poi alla protezione dei dati personali .
(15)
Dunque, dall’interazione tra intelligenza artificiale e diritti emerge con
forza l’importanza del rapporto tra la prima e l’uomo, proprio in virtù del tes-
suto su cui entrambi operano. D’altronde, se è vero che l’intelligenza artificiale
è in grado in taluni casi di sostituire integralmente l’agire umano, in talaltri può
integrarsi con esso, potenziando conoscenze e capacità, agevolando creazioni e
invenzioni dell’uomo. Con ciò si assiste ad una nuova forma di collaborazione
tra macchina e persona, ad integrazione e superamento del modello classico, in
cui la macchina esegue ripetitivamente e la persona crea liberamente .
(16)
tecnologica, mentre gli studiosi d’intelligenza artificiale hanno accettato i problemi, i contenu-
ti, le metodologie di una delle discipline tradizionalmente più lontane dai paradigmi del pen-
siero scientifico. Ciò ha consentito di ottenere risultati importanti sia per l’intelligenza artifi-
ciale sia per il diritto, e ha condotto all’elaborazione di modelli comuni, nei quali i contributi
delle due discipline sono ormai indistinguibili» (ivi, pag. 134). Per una delineazione di possibili
scenari futuri dati dalle interazioni dell’intelligenza artificiale con il diritto - nell’ottica della
promozione della diffusione tra le nuove generazioni delle regole di utilizzo delle tecnologie
emergenti, oltreché della costruzione di una nuova visione generale del diritto nell’età tecno-
logica, risolvibile in un’innovativa “idea molecolare del diritto stesso” - e per la prospettazione
di rischi e opportunità degli operatori del diritto nel settore dell’intelligenza artificiale, si veda
il recente contributo di A. SANTOSUOSSO, Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di intelli-
genza artificiale sono una grande opportunità per il diritto, Mondadori, Milano, 2020.
(14) Cfr., S. AMATO, Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 10.
(15) C. FARALLI, Diritti e nuove tecnologie, cit., pag. 45.
(16) G. SARTOR, F. LAGIOIA, Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, cit., pagg. 75-77.
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