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DOTTRINA



             l’evoluzione tecnologica non può che essere globale e non può considerarsi un
             fenomeno interno alla sfera economica, politica o giuridica di un singolo Stato
             europeo. Al contrario, i grandi attori del digitale sono gli Stati Uniti e la Cina i
             quali hanno i mercati più ampi e le tecnologie più avanzate e dunque giocano il
             ruolo più importante.
                  Tuttavia, Stati Uniti e Cina sono portatori di modelli culturali e giuridici
             molto diversi: così l’Europa cerca di prospettarsi come il terzo attore e di con-
             solidare il mercato digitale europeo attraverso scelte politiche, economiche e
             giuridiche  che  necessariamente  riflettono  l’approccio  europeo  di  maggiore
             garanzia dei diritti fondamentali. L’obiettivo di costruire un mercato unico digi-
             tale europeo e di consolidare uno “spazio europeo dei dati” si coniuga, dunque,
             con quello della tutela dei diritti dell’uomo e, in particolare, con il diritto alla
             protezione dei dati personali, riconosciuto anche dall’art. 8 della Carta dei diritti
             fondamentali dell’Unione Europea» .
                                               (6)
                  Dunque, anche sulla scorta della predetta esperienza pandemica, il presen-
             te contributo sarà orientato dalle seguenti direttrici. Un essenziale inquadra-
             mento concettuale dell’intelligenza artificiale individuerà i punti strategici del-
             l’interazione dei suoi meccanismi pratici con le dinamiche giuridiche della tutela
             della salute, della privacy e dei dati personali, oltreché il rapporto tra l’essere
             umano e l’intelligenza artificiale con i timori del primo derivanti dal paventato
             raggiungimento di indipendenza della seconda.
                  Una riflessione sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei campi
             della sanità e del controllo sociale con la funzione di garantire il diritto alla salu-
             te e quindi la salvaguardia delle vite umane tramite le procedure di predittività,
             diagnosi e prognosi, i trattamenti di cura, la raccolta, l’analisi e lo scambio dei
             dati e la prevenzione delle malattie (e nel caso specifico dell’epidemia tramite
             l’adozione di misure di contenimento del contagio da coronavirus) costituirà la
             base fattuale da cui muovere per contestualizzare il discorso giuridico sul coa-
             cervo di temi che ivi interagiscono in rapporto ai diritti in esame.
                  Un focus normativo in gran parte a livello europeo e con uno sguardo alla
             Repubblica  Popolare  Cinese  sui  richiamati  diritti  in  relazione  all’intelligenza
             artificiale sarà indispensabile per individuarne le implicazioni che essa produce
             sulla società in ordine alle scelte operate dal legislatore.
                  Di qui, alcune riflessioni tracceranno un quadro interpretativo della com-
             plessità dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore sanitario e
             nei meccanismi di controllo sociale al cospetto dei diritti a questi sottesi, al

             (6)   G. FINOCCHIARO, Riflessioni su intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, in U. RUFFOLO
                  (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, cit., pag. 240.

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