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SALUTE, PRIVACY E DATI PERSONALI ALLE PRESE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE



                     Come  ogni  rivoluzione,  anche  quella  tecnologica  produce  cambiamenti
               sempre più radicali e repentini nella quotidianità, agendo direttamente sul modo
               d’esistere umano e sulle sue condotte, al punto che viene ancora una volta da
               chiedersi «fino a che punto possiamo continuare a “essere umani nel mondo
               delle macchine”?». Non a torto, forse, «continuare a essere umani significa adat-
               tare i nostri comportamenti e lo stesso complessivo funzionamento della socie-
               tà alle opportunità e ai condizionamenti determinati dai processi di automazio-
               ne, sfruttandone le infinite potenzialità, senza rinunciare a predisporre chiare e
               definite forme di assistenza e tutela nei confronti di possibili manipolazioni,
               occasioni di sfruttamento, invasioni della sfera privata prospettive di emargina-
               zione, concentrazione di potere, mancanza di trasparenza».
                     Come si vedrà in seguito, tanto le istituzioni nazionali e sovranazionali
               quanto le organizzazioni non governative, per il tramite di gruppi di esperti
               incaricati, invocano la necessità di realizzare «una nuova cornice etica in cui svi-
               luppare un “umanesimo digitale” o un “ambientalismo etico digitale” che riesca
               a conciliare le nuove tecnologie con i valori fondamentali dell’identità umana».
               In questo quadro il diritto si ritrova quale soggetto in una posizione alquanto
               scomoda non solo per la mole e la complessità dei problemi che la contempo-
               raneità gli palesa, ma soprattutto per la propria struttura concettuale ancora
               incapace a reggere le onde d’urto che a più riprese lo sviluppo tecnologico gli
               spara addosso. Storicamente il diritto è sempre riuscito, alla fine, ad accogliere
               i processi di trasformazione in cui incorrevano le società, ma solo dopo aver
               adattato i propri modelli agli specifici bisogni richiesti dall’improvvisa trasfor-
               mazione del contesto di riferimento .
                                                  (17)
                     Sarà arrivato il tempo - lo si scoprirà nel prosieguo del presente lavoro -
               che il diritto cambi pelle se non vorrà farsi travolgere dall’impeto dello sviluppo
               tecnologico nelle forme dell’intelligenza artificiale.


               3.  Un focus normativo sui diritti de quibus in relazione all’intelligenza
                  artificiale
                     La valutazione del rapporto dei diritti alla salute, alla privacy e alla protezio-
               ne dei dati personali con l’intelligenza artificiale richiede non solo una prelimi-
               nare analisi concettuale, ma soprattutto una minima ricostruzione del panorama
               normativo vigente in cui tali diritti sono formalizzati in un ordinamento giuri-
               dico, al fine di valutarne la tenuta e riflettere sulla necessità di apporre correttivi
               sul piano interno, sovranazionale e internazionale.

               (17)  S. AMATO, Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, cit., pagg. 1-3.

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