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SALUTE, PRIVACY E DATI PERSONALI ALLE PRESE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
in modi differenti . Al di là delle ineludibili interazioni nei contesti sociali e
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giuridici in cui i sistemi d’intelligenza artificiale trovano applicazione concreta
(sussunzione delle pratiche d’intelligenza artificiale alle previsioni normative
vigenti in un dato contesto territoriale), intelligenza artificiale e diritto vantano
un rapporto di tutto rispetto: «seppure così lontani non solo nelle origini il dirit-
to vanta una tradizione millenaria, mentre l’intelligenza artificiale si fa di solito
risalire al 1950), (anno nel quale Turing pubblicò il celebre contributo Computing
Machinery and Intelligence che aprì il dibattito sugli elaboratori intelligenti), ma
anche nei contenuti (l’uno appartiene alle scienze umane, l’altra, alle discipline
formali) e nei metodi (l’uno concepisce se stesso come un’arte irriducibile a
procedimenti rigorosi e deterministici, l’altra deve porsi il problema dell’auto-
mazione) - presentano convergenze sorprendenti, e offrono modelli teorici
complementari, suscettibili di essere integrati in una ricerca interdisciplinare.
Gli studiosi di intelligenza artificiale hanno individuato nel diritto un campo
ideale di analisi, verifica, e sperimentazione» .
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(12) Ivi, pag. 63. Per una ricostruzione storica dell’intelligenza artificiale nel nuovo millennio, si
veda ivi, pag. 65: «L’intelligenza artificiale ha attraversato ricorrenti momenti di euforia e
depressione, fin dai suoi inizi negli anni Cinquanta: a previsioni eccessivamente ottimistiche
sono seguite profonde disillusioni (i cosiddetti inverni dell’intelligenza artificiale). Tuttavia, è
fuor di dubbio che l’intelligenza artificiale abbia ottenuto grandi successi negli ultimi anni.
Da un lato, essa si è data una solida base scientifico-culturale: il nucleo originario costituito
da informatica, ingegneria, matematica e logica è stato esteso con modelli e concetti prove-
nienti da altre discipline come la statistica, l’economia, le neuroscienze, la filosofia e il diritto.
Dall’altro lato, si è realizzata un’ampia gamma di applicazioni di successo, che sono entrate
nella quotidianità dei singoli individui e della società, oltre che nelle attività economiche ed
amministrative». Per le definizioni di intelligenza artificiale generale (detta anche “forte”) e
intelligenza artificiale specifica (detta anche “debole”), si rimanda ivi, pagg. 66-68.
(13) G. SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto. Un’introduzione, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 5; ivi, pag. 1
è altresì presente una sintetica analisi concernente l’utilità reciproca dell’intelligenza artificiale
e del diritto; ivi, pag. 4, sub nota n. 5, sono descritti attentamente i principali momenti di dia-
logo tra intelligenza artificiale e diritto; ivi, pagg. 99-109, l’Autore si concentra sulla tradizio-
ne del pensiero scientifico e della filosofia a più livelli (Hobbes, Leibniz, Hall, Popper,
Heidegger, Wittgenstein e Gadamer, ex multis) a cui hanno guardato con prospettive opposte
studiosi e critici dell’intelligenza artificiale. Per la nascita dell’informatica giuridica, si veda ivi,
pag. 2, senza dimenticare i grandi nomi italiani che hanno fatto la fortuna di tale disciplina,
quali S. COTTA, La sfida tecnologica, Il Mulino, Bologna, 1968, V. FROSINI, Cibernetica diritto e
società, ediz. di Comunità, Milano, 1973 e M.G. LOSANO, Giuscibernetica. Macchine e modelli ciber-
netici nel diritto, Einaudi, Torino, 1969). Sartor, in questo lavoro pubblicato nel 1996, precor-
reva i tempi nella prospettiva di stimolare un dialogo tra il diritto e l’intelligenza artificiale,
osservando quanto segue: «Gli studi d’intelligenza artificiale e diritto dimostrano che (…) il
confronto tra la tradizione teorico-giuridica e le proposte dell’intelligenza artificiale può con-
sentire di elaborare modelli del linguaggio e del ragionamento giuridico che offrano non solo
una migliore comprensione dei fenomeni giuridici. Ma anche gli strumenti per un intervento
fattivo nella pratica del diritto. Tali studi, seppur ancora [nel 1996] limitati ad una cerchia
ristretta di giuristi ed informatici, possono anzi rappresentare un modello del rapporto tra
discipline umanistiche e tecnologiche. In tali ricerche studiosi di formazione filosofico-giuri-
dica sono riusciti ad impadronirsi non solo dei risultati, ma anche dei metodi di una disciplina
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