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L’INFLUENZA MEDIATICA NEI PROCEDIMENTI PENALI



               dei diritti fondamentali in conseguenza dell’esposizione mediatica della propria
               vicenda processuale. A tal proposito, in un caso abbastanza recente  che vede-
                                                                                (34)
               va coinvolti alcuni amministratori pubblici e politici locali, la difesa chiedeva al
               Tribunale Supremo di voler tener conto della violazione della presunzione di
               innocenza attraverso il riconoscimento di una circostanza attenuante da ottene-
               re in via analogica sulla base di quella riconosciuta dalla giurisprudenza per i casi
               di eccessiva durata del processo.
                     Nella fattispecie, il Tribunale Supremo spagnolo non negò in alcun modo
               la  fondatezza  della  doglianza  presentata  dalla  difesa,  giungendo  in  termini
               molto netti ad una seguente conclusione: “un trattamento mediatico nel quale la col-
               pevolezza si dà per dichiarata, soprattutto, a partire da una informazione costruita mediante
               una serie di soffiate debitamente dosate che vulnerano il segreto formale delle indagini”.
                     Tuttavia, a non convincere il giudice di legittimità spagnolo circa il rimedio
               che la difesa intendeva adoperare rispetto al vulnus sicuramente esistente fu che:
               “la richiesta operazione di ortopedia ordinamentale avrebbe ecceduto infatti i poteri del giudi-
               ce”.
                     La riparazione per i danni subiti dall’imputato non potrebbe che avvenire
               dunque al di fuori del processo penale in un processo civile volto a richiedere
               il ristoro economico dei danni subiti . In conclusione, il tema finora affronta-
                                                   (35)
               to,  è  stato  oggetto  di  notevole  discussione  e  approfondimento  anche  in
               Germania.
                     Già agli inizi degli anni Ottanta, il Bundestag lanciò il monito di assicurarsi
               che giudizi anticipati sulla responsabilità penale degli accusati non finissero per
               porre a repentaglio il giusto processo .
                                                    (36)
                     La  stessa  dottrina  tedesca ,  ha  sottolineato,  più  volte,  che  l’intricato
                                               (37)
               novero di interessi e diritti confliggenti in questo ambito sembrasse essere ine -
               stricabile e che la riflessione scientifica avesse partorito conclusioni o quanto-
               meno sviluppi non soddisfacenti. In effetti, anche dal punto di vista legislativo,
               nonostante decenni di riflessioni, non vi è stata alcuna novità. Si è fermato allo
               stadio di proposta di legge infatti, l’idea di inserire nel codice penale una fatti-
               specie  incriminatrice  apposita,  sul  modello  del  contempt  of   court  inglese,  che
               potesse punire quantomeno i più gravi episodi di gogna mediatica .
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               (34)  Tribunal  Supremo,  Sala  2a,  S  25-1-2010,  no  1394/2009,  rec.  10372/2009,  Pres.  Manuel
                     Marchena Go mez.
               (35)  Tratto  da  Giustizia  penale  e  informazione  giudiziaria,  di  Nicola  Recchia  del  15
                     Novembre 2017.
               (36)  Cfr., risoluzione del 24 maggio 1984, BT-Dr 10/1496.
               (37)  V. W. HASSEMER, Vorverurteilung durch die Medien?, cit., 1922.
               (38)  Ibidem.

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