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L’INFLUENZA MEDIATICA NEI PROCEDIMENTI PENALI
dei diritti fondamentali in conseguenza dell’esposizione mediatica della propria
vicenda processuale. A tal proposito, in un caso abbastanza recente che vede-
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va coinvolti alcuni amministratori pubblici e politici locali, la difesa chiedeva al
Tribunale Supremo di voler tener conto della violazione della presunzione di
innocenza attraverso il riconoscimento di una circostanza attenuante da ottene-
re in via analogica sulla base di quella riconosciuta dalla giurisprudenza per i casi
di eccessiva durata del processo.
Nella fattispecie, il Tribunale Supremo spagnolo non negò in alcun modo
la fondatezza della doglianza presentata dalla difesa, giungendo in termini
molto netti ad una seguente conclusione: “un trattamento mediatico nel quale la col-
pevolezza si dà per dichiarata, soprattutto, a partire da una informazione costruita mediante
una serie di soffiate debitamente dosate che vulnerano il segreto formale delle indagini”.
Tuttavia, a non convincere il giudice di legittimità spagnolo circa il rimedio
che la difesa intendeva adoperare rispetto al vulnus sicuramente esistente fu che:
“la richiesta operazione di ortopedia ordinamentale avrebbe ecceduto infatti i poteri del giudi-
ce”.
La riparazione per i danni subiti dall’imputato non potrebbe che avvenire
dunque al di fuori del processo penale in un processo civile volto a richiedere
il ristoro economico dei danni subiti . In conclusione, il tema finora affronta-
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to, è stato oggetto di notevole discussione e approfondimento anche in
Germania.
Già agli inizi degli anni Ottanta, il Bundestag lanciò il monito di assicurarsi
che giudizi anticipati sulla responsabilità penale degli accusati non finissero per
porre a repentaglio il giusto processo .
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La stessa dottrina tedesca , ha sottolineato, più volte, che l’intricato
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novero di interessi e diritti confliggenti in questo ambito sembrasse essere ine -
stricabile e che la riflessione scientifica avesse partorito conclusioni o quanto-
meno sviluppi non soddisfacenti. In effetti, anche dal punto di vista legislativo,
nonostante decenni di riflessioni, non vi è stata alcuna novità. Si è fermato allo
stadio di proposta di legge infatti, l’idea di inserire nel codice penale una fatti-
specie incriminatrice apposita, sul modello del contempt of court inglese, che
potesse punire quantomeno i più gravi episodi di gogna mediatica .
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(34) Tribunal Supremo, Sala 2a, S 25-1-2010, no 1394/2009, rec. 10372/2009, Pres. Manuel
Marchena Go mez.
(35) Tratto da Giustizia penale e informazione giudiziaria, di Nicola Recchia del 15
Novembre 2017.
(36) Cfr., risoluzione del 24 maggio 1984, BT-Dr 10/1496.
(37) V. W. HASSEMER, Vorverurteilung durch die Medien?, cit., 1922.
(38) Ibidem.
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