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L’INFLUENZA MEDIATICA NEI PROCEDIMENTI PENALI



                     Nasce  pertanto  l’esigenza  di  contemperare,  da  una  parte,  la  libertà  dei
               giornalisti di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema
               giudiziario penale; dall’altra, quella di porre limitazioni che tengano conto di
               alcuni principi sintetizzabili nel concetto di equo processo, pietra angolare del
               nostro sistema giustizia. Sarebbe auspicabile, dunque, che i mezzi di informa-
               zione diffondessero solo notizie precedentemente verificate e che, non solo su
               carta, esistesse un effettivo diritto di replica congiunto a quello di rettifica da
               parte di chiunque sia colpito da notizie inesatte o diffamatorie. In verità, risulta
               tutt’altro che semplice la realizzazione di quanto sopra esposto.
                     È notorio, infatti, il crescente rilievo che ha assunto e continua ad assume-
               re  la  giustizia  nella  vita  della  collettività.  Basti  rievocare  le  parole  di  Cesare
               Beccaria: “Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato ”. In effetti, oggi sem-
                                                                    (40)
               bra che nessuno possa fare a meno di prender parte, nelle vesti più svariate, ai
               procedimenti penali.
                     Niente di diverso rispetto a quanto, già qualche tempo addietro, Philippe
               Raynaud definì “uno dei fatti politici più importanti di fine XX secolo” .
                                                                             (41)
                     Ci troviamo di fronte alla “democrazia giurisdizionale” , un fenomeno che
               ha  condotto  alla  “giuridizionalizzazione  della  vita  collettiva” ,  con  evidenti
                                                                            (42)
               ripercussioni sulla macchina della giustizia che, in primis, hanno acuito un atteg-
               giamento di crescente sfiducia nei confronti dei giudici e, più in generale, nel
               sistema nel suo complesso.
                     È ovvio però che la tutela di un siffatto interesse non possa e non debba
               comportare nessuna eccessiva limitazione al diritto di critica nei confronti del-
               l’operato dell’istituzione giudiziaria né tantomeno al diritto di esercitare un gior-
               nalismo d’inchiesta, ma, per converso, occorre evitare che il processo mediatico
               giunga a veicolare nella collettività una “rappresentazione” della giustizia diffor-
               me rispetto alla realtà. Non di rado, accade che il convincimento dell’opinione
               pubblica su un determinato caso non corrisponda con le verità emerse nelle
               opportune sedi. In sostanza, la vicenda processuale reale può non combaciare
               con  la  rappresentazione  mediatica  e,  in  tal  modo,  l’opinione  pubblica  viene
               implicitamente indotta a pensare ad un cattivo funzionamento e all’esistenza di
               una giustizia inefficace, lenta ed essenzialmente burocratica; in poche parole
               inadeguata alle esigenze di tutela della società.


               (40) Cesare BECCARIA, in Dei delitti e delle pene, 764.
               (41)  La rivista International political science review aveva dedicato il vol. 15, n. 2, aprile 1994, al tema
                     the judicialisation of  politics: a wordl-wide phenomenon; di qualche anno precedente il volume Judicial
                     activisme in Comparative perspective, ed. Kenneth Holland, London, Macmillan, 1991.
               (42)  Op. cit., A. GARAPON, La question du juge, in Pouvoirs, Les Juges, Paris, Seuil, n. 74, 1995, pagg. 16 ss.

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