Page 49 - Rassegna 2021-1
P. 49
L’INFLUENZA MEDIATICA NEI PROCEDIMENTI PENALI
Oggi, nell’era in cui le trame della mondializzazione e il giusto processo
sembrerebbero aver segnato il trionfo dei diritti umani e del garantismo, si assi-
ste tristemente alla spinta inesorabile di trame ordaliche finalizzate ad esorciz-
zare ed a rimuovere l’immondo e l’impuro criminale . Pertanto, trovarsi sul
(49)
banco degli accusati, essere sur la sellette , significa, agli occhi di molti, essere
(50)
già condannati. “Tutti vogliono giudicare, perché senza giudizio non c’è pena […] perché
riconoscono nel giudizio un momento eterno” così Salvatore Satta ne “Il Mistero del
Processo” cerca di spiegare la fallace commistione tra due termini che non sono
affatto sinonimi: giudicare e punire; punire può chiunque perché è un’azione
brutale. Punisce Minosse, avvinghiando la coda: ma il giudizio, quando l’anima
si presenta di fronte a lui, è già compiuto, in una sfera nella quale egli non può
penetrare .
(51)
Oggi, l’antica definizione di Bulgaro: processus est actus trium personarum, acto-
ris, rei, judicis, andrebbe rivisitata sostituendo trium con quatuor perché oltre
all’imputato, al giudice e all’attore, sarebbe da aggiungere procerum vulgarum (la
gente comune) che interviene sfruttando la fruibilità e la forza dello strumento
mediatico. A tal proposito, geniale il Carnelutti, quando afferma che il principio
di pubblicità si spiega in quanto si riconosce al pubblico la qualità di parte, e
appunto in quanto parte gli è vietato di manifestare opinioni e sentimenti e di
tenere contegno tale da intimidire o provocare .
(52)
Il pubblico preme contro la sottile barriera di legno che lo divide dal giu-
dice e, se riesce a superarla materialmente sarà linciaggio; se lo fa spiritualmente,
sarà la parte che giudicherà e non il giudice, cioè non si avrà un vero giudizio
terzo e imparziale.
Sarebbe opportuno in un siffatto contesto tenere presente che si tratta
della vita e della dignità di persone e non di un gioco di ruoli.
La strada da percorrere sarebbe dunque il raggiungimento del rispetto
delle regole deontologiche di tutti gli attori coinvolti senza dimenticare che giu-
dicare è un atto di giustizia che ruota intorno alla centralità del giudizio. Sarebbe
opportuno ridurre i tempi dell’inchiesta preliminare comprimendo in tal modo
le incursioni de libertate al minimo sacrificio necessario. Auspicabile altresì l’irro-
bustimento dell’autonomia del giudice per le indagini preliminari nonché un
intervento sulla custodia degli atti di indagine grazie all’intensificazione dei con-
trolli sui diversi apparati amministrativi.
(49) Dalla prefazione al libro di A. GARAPON, Del Giudicare, a cura di Daniela BIFULCO.
(50) La “sellette” indicava, un tempo, il seggio riservato all’indagato durante gli interrogatori.
(51) S. SATTA, Il Mistero del Processo, Adelphi, ed. 9, 2017.
(52) CARNELUTTI, Lezioni sul Processo Penale, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1946-1949, vol. I, pag. 125.
47

