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DOTTRINA



                  Pertanto, nell’ordinamento tedesco, di fronte ad una generalizzata ineffi-
             cacia preventiva del diritto penale, l’attenzione si è spostata sulla previsione di
             meccanismi riparativi rispetto alle ipotesi di gogna o di condanna mediatica
             anticipata. Ritroviamo dunque nella dottrina tedesca l’apertura ad una possibile
             riduzione della pena irrogata dal giudice  e la ratio sarebbe, ancora una volta,
                                                    (39)
             quella di attenuare la sofferenza già patita dal reo in conseguenza della disap-
             provazione sociale veicolata dai mass media precedentemente alla condanna.
                  Tuttavia, è certo che tutti gli ordinamenti presentano un’architettura che
             rimane lacunosa di fronte agli sforzi prodotti. Una realtà in cui sovrasta chiara-
             mente un’inefficacia generalizzata dell’attuale diritto sostanziale con un tentati-
             vo, seppur teorico, di percorrere la strada del procurare alla vittima mediatica
             una sorta di “materasso” che attutisca la caduta nel “circo mediatico-giudizia-
             rio” senza condurre, per converso, al raggiungimento di effettivi rimedi dalla
             duplice natura, repressiva e preventiva.
                  Alla luce di ciò diventano auspicabili, la ricerca imprescindibile di un cor-
             retto rapporto tra stampa e istituzioni nonché il raggiungimento concreto di un
             bilanciamento  tra  tutti  gli  interessi  costituzionalmente  garantiti  in  gioco,
             mediante un intervento legislativo imminente, ma allo stesso tempo, efficace.
             La difficoltà maggiore è evidentemente quella di trovare un punto di mediazio-
             ne al fine di evitare ogni sorta di eccesso che a nient’altro conduce, se non ad
             un nocumento all’immagine della macchina della giustizia e alla compressione
             della dignità della vittima mediatica di turno.
                  Una chiave parzialmente risolutoria potrebbe essere un tentativo di limi-
             tazione della commistione tra media e “addetti ai lavori” attraverso l’individua-
             zione, a monte, di figure preposte.
                  Ciò eviterebbe il diffondersi di sterili protagonismi nonché di personali-
             smi futili confinando, giustamente, i rapporti dei media in sfere di competenza
             determinate ex ante.


             6.  Considerazioni finali
                  Al fine di evitare che il diritto di cronaca venga declinato sotto forma di
             disinformazione spettacolarizzata, l’unica via, realmente percorribile, è la ricer-
             ca di un corretto ed equilibrato rapporto tra stampa e Istituzioni.

             (39)  Not. Cit. Criminal Justice and Information on Crime: Comparative Hints for the Italian Debate. Cfr.,
                  per primo, W. HASSEMER, Vorverurteilung durch die Medien?, cit., 1928; poi in questo senso W.
                  WOHLERS, Prozessuale Konsequenzen präjudizierender Medienberichterstattung, cit., 191, e diffusa-
                  mente  C.  ALTERMANN,  Medienöffentliche  Vorverurteilung  -  strafjustizielle  Folgerun gen  für  das
                  Erwachsenen - und für das Jugendstrafverharen?, cit., 109 ss.

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