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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



                     Per  le  varie  questioni  e  modalità  applicative  -  ed  annessi  problemi  -  si
               rimanda essenzialmente a quanto già detto in ordine all’art. 13 eccetto sulla
               durata del divieto, da sei mesi a due anni, al fatto che, con la misura, possa essere
               irrogato anche il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché
               per un inciso molto particolare su cui appare opportuno soffermarsi. Nel par-
               lare della misura ex art. 13 si è già detto in ordine alle difficoltà e problematiche
               relative alla individuazione degli esercizi per cui il divieto dovrebbe sussistere.
               Il divieto ex art. 13-bis aggiunge anche un elemento di difficoltà in più.
                     Il Questore, nell’individuazione deve tener conto non solo dei luoghi in cui
               sono stati commessi i reati alla base della valutazione ma anche “delle persone con
               cui l’interessato si associa”. Questo inciso sembra portare ad una valutazione che,
               oltre al mero criterio spaziale e al requisito - base della commissione di un reato,
               aggiunge anche una valutazione sul circuito relazionale del soggetto. Significa, in
               estrema sintesi, che anche la frequentazione con soggetti aventi, ad esempio, pre-
               cedenti similari, può portare ad un’estensione - o limitazione - degli esercizi pub-
               blici per i quali vige il divieto.
                     Apparirà interessante verificare come le varie Autorità di P.S. - e la giustizia
               amministrativa eventualmente adita in sede di contenzioso - intenderanno appli-
               care tale inciso nel concreto. Infine appare opportuno soffermarsi sul concetto di
               grave disordine all’interno di un esercizio pubblico o locale per intrattenimento.
               Nell’art. 13-bis, probabilmente non a caso, parlando di ordine e sicurezza pubblica, si
               citano “gravi disordini” esattamente come la locuzione utilizzata nell’art. 100 TULPS
               inerente la sospensione della licenza di P.S. di un esercizio pubblico da parte del
               Questore.
                     L’ormai pluridecennale “disfida” giudiziaria, in ambito amministrativo, tra
               privati e pubblica autorità in materia di sospensione o revoca delle licenze per
               motivi di ordine e sicurezza pubblica è cosa nota. Da sempre i privati eccepiscono,
               nell’applicazione dell’art. 100 TULPS, l’attribuzione di una responsabilità ogget-
               tiva per fatti effettivamente commessi da altri (i loro avventori). La giustizia ammi-
               nistrativa, con orientamento ormai costante e consolidato, ha sempre però riba-
               dito la corretta interpretazione della norma e quindi la liceità e correttezza dei
               provvedimenti dell’Autorità di P.S. .
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               (21)  Si veda, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. Terza, 31 luglio 2018, n. 4728: “La finalità perse-
                     guita dall’art. 100 TULPS (R.D. 773/1931) non è solo quella di sanzionare la soggettiva
                     condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio
                     locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di
                     impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di
                     pericolosità  sociale,  avendo  riguardo  esclusivamente  all’obiettiva  esigenza  di  tutelare
                     l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità
                     dell’esercente”.

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