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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
Per le varie questioni e modalità applicative - ed annessi problemi - si
rimanda essenzialmente a quanto già detto in ordine all’art. 13 eccetto sulla
durata del divieto, da sei mesi a due anni, al fatto che, con la misura, possa essere
irrogato anche il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché
per un inciso molto particolare su cui appare opportuno soffermarsi. Nel par-
lare della misura ex art. 13 si è già detto in ordine alle difficoltà e problematiche
relative alla individuazione degli esercizi per cui il divieto dovrebbe sussistere.
Il divieto ex art. 13-bis aggiunge anche un elemento di difficoltà in più.
Il Questore, nell’individuazione deve tener conto non solo dei luoghi in cui
sono stati commessi i reati alla base della valutazione ma anche “delle persone con
cui l’interessato si associa”. Questo inciso sembra portare ad una valutazione che,
oltre al mero criterio spaziale e al requisito - base della commissione di un reato,
aggiunge anche una valutazione sul circuito relazionale del soggetto. Significa, in
estrema sintesi, che anche la frequentazione con soggetti aventi, ad esempio, pre-
cedenti similari, può portare ad un’estensione - o limitazione - degli esercizi pub-
blici per i quali vige il divieto.
Apparirà interessante verificare come le varie Autorità di P.S. - e la giustizia
amministrativa eventualmente adita in sede di contenzioso - intenderanno appli-
care tale inciso nel concreto. Infine appare opportuno soffermarsi sul concetto di
grave disordine all’interno di un esercizio pubblico o locale per intrattenimento.
Nell’art. 13-bis, probabilmente non a caso, parlando di ordine e sicurezza pubblica, si
citano “gravi disordini” esattamente come la locuzione utilizzata nell’art. 100 TULPS
inerente la sospensione della licenza di P.S. di un esercizio pubblico da parte del
Questore.
L’ormai pluridecennale “disfida” giudiziaria, in ambito amministrativo, tra
privati e pubblica autorità in materia di sospensione o revoca delle licenze per
motivi di ordine e sicurezza pubblica è cosa nota. Da sempre i privati eccepiscono,
nell’applicazione dell’art. 100 TULPS, l’attribuzione di una responsabilità ogget-
tiva per fatti effettivamente commessi da altri (i loro avventori). La giustizia ammi-
nistrativa, con orientamento ormai costante e consolidato, ha sempre però riba-
dito la corretta interpretazione della norma e quindi la liceità e correttezza dei
provvedimenti dell’Autorità di P.S. .
(21)
(21) Si veda, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. Terza, 31 luglio 2018, n. 4728: “La finalità perse-
guita dall’art. 100 TULPS (R.D. 773/1931) non è solo quella di sanzionare la soggettiva
condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio
locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di
impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di
pericolosità sociale, avendo riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare
l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità
dell’esercente”.
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