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DOTTRINA
8. Le modifiche al codice antimafia e la creazione di un sistema gerar-
chico delle misure di prevenzione
L’art. 15 del decreto legge 14/2017, poi incide direttamente, mediante l’in-
troduzione di due modifiche, sul Codice antimafia in materia di misure di pre-
venzione personali.
La prima è la modifica all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 laddove si prevede
che, ai fini della verifica delle prescrizioni ed obblighi della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza possano essere disposte le modalità di controllo di cui
all’art. 275-bis del c.p.p. ossia il cosiddetto “braccialetto elettronico”.
Tale possibilità è subordinata, oltre a motivazioni di carattere eminente-
mente tecnico ed economico (la disponibilità dei dispositivi) anche al consenso
dell’interessato. Questa previsione, di fatto, affievolisce fino a rendere quasi inu-
tile tale possibilità. Infatti anche nell’ambito processuale il soggetto può prestare
o meno il suo consenso all’applicazione della modalità di controllo. Tuttavia
l’art. 275-bis c.p.p. chiarisce in modo lampante cosa possa accadere in caso di
rifiuto del consenso: “Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’appli-
cazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi
il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti”. Vi è quindi, da parte
del detenuto, uno specifico interesse a prestare il proprio consenso a pena di
custodia in carcere. Nel caso della sorveglianza speciale, invece, non si com-
prende quale potrebbe essere l’interesse da parte di un soggetto sottoposto ad
essere controllato da un dispositivo elettronico.
Con riguardo alla sua natura, occorre domandarsi se, in analogia a quanto
già accaduto per l’applicazione dell’art. 275-bis c.p.p. in ambito processual pena-
listico, si debba considerare la misura della sorveglianza speciale con braccialet-
to elettronico quale mera modalità di esecuzione della sorveglianza o vera e
propria nuova misura. Si tratta, nel caso processual penalistico, di una conside-
razione che ha già visto numerose pronunce della Suprema corte, quasi tutte
orientate nel senso di considerare il braccialetto non una nuova misura cautelare.
Per analogia anche nel caso della sorveglianza speciale, si dovrebbe ritenere, in
ogni caso, che l’applicazione del braccialetto sia una mera modalità di applica-
zione ovvero, secondo quanto previsto dall’ultima sentenza della Corte di cas-
sazione in materia una “modalità di verifica della capacità dell’indagato di
(23)
(24)
autolimitare la propria libertà di movimento”.
La seconda modifica è quella probabilmente più interessante dal punto di
vista giuridico.
(23) Corte di cassazione Sentenza n. 39529/2015.
(24) Leggi qui sottoposto.
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