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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



                     Infatti si va a modificare l’art. 1 del D.Lgs. 159/2011 che contiene i desti-
               natari delle misure di prevenzione. Il vecchio dettato normativo recitava:
                     I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a colore che:
                     a)debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a
               traffici delittuosi;
                     b)per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi
               di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delit-
               tuose;
                     c)per  il  loro  comportamento  debba  ritenersi,  sulla  base  di  elementi  di
               fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in
               pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tran-
               quillità pubblica.
                     La modifica interviene proprio alla lettera c) del comma 1, art. 1, laddove
               inserisce, dopo le parole “sulla base di elementi di fatto”, le seguenti “comprese
               le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei
               divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa”.
               Una modifica normativa del genere, apparentemente inoffensiva o di mero rac-
               cordo, in realtà trasforma, o comunque finalmente definisce, un vero e proprio
               sistema gerarchico nelle misure di prevenzione.
                     Ogni misura di prevenzione ha dei propri criteri di applicabilità, con dei
               destinatari ben precisi. Il sistema che emerge dopo la conversione del decreto
               legge 14/2017 è un sistema gerarchico, ancorché non rigido, ove la violazione
               di una misura di prevenzione personale si pone quale presupposto (anche se
               non esclusivo) per la proposizione e/o l’emissione del provvedimento “supe-
               riore”, sicuramente più incisivo. D’altra parte tale gerarchia delle misure la si
               evince anche dall’organo deputato all’emissione. Si va dall’organo accertatore
               (pur con le riserve di cui supra) per l’ordine di allontanamento, all’Autorità di P.S.
               quale il Questore per Foglio di via obbligatorio, divieti di accesso e avviso orale
               e Autorità giudiziaria per la sorveglianza speciale di P.S.
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                     È  chiaro  poi  che  ogni  misura  di  prevenzione  di  più  ampia  incisività
               (Avviso orale e sorveglianza speciale) abbia anche altre possibilità di emissione,
               anche in via diretta e senza la diretta violazione della misura sottostante.
               (25)  Pur con tutte le riserve e le remore che, a seguito di recenti sentenze sia della Corte di cassa-
                     zione che della Corte costituzionale, stanno profondamente incidendo sulla misura della sorve-
                     glianza speciale di P.S. e, soprattutto per quanto di interesse in questo articolo, proprio sul rap-
                     porto tra la misura dell’avviso orale e la sorveglianza speciale laddove la Corte costituzionale ha
                     dichiarato illegittimo l’art. 4 D.Lgs. 159/2011 (che indicava i destinatari, anche, della sorveglian-
                     za speciale di P.S.) nella parte in cui prevede l’emissione della misura a carico dei soggetti “che
                     debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” ex art.
                     1, comma 1, lettera a, del medesimo D.Lgs. riguardante proprio i destinatari di avviso orale.

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