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DOTTRINA



                  Il legislatore, tuttavia, pur mantenendo valida quell’impostazione e non
             andando a modificare l’impianto normativo (e quello consolidato giurispruden-
             ziale) ha deciso di intervenire in quella lacuna che, di fatto, non permetteva di
             colpire, a livello preventivo, i soggetti responsabili di disordini mentre dava alle
             autorità i presupposti per agire nei confronti dei titolari di licenze. Parafrasando
             la sentenza citata in nota, alla finalità dell’art. 100 TULPS che non è solo quella
             di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere
             consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose
             per l’ordine pubblico ma anche quella di impedire il protrarsi di una situazione
             di pericolosità sociale, avendo riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di
             tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni perso-
             nale responsabilità dell’esercente si pone, quale contraltare, o rectius quale com-
             pletamento necessario, il divieto di accesso proprio per quelle persone “poten-
             zialmente pericolose per l’ordine pubblico” desumendo tale pericolo da prece-
             denti penali specifici.
                  Questo nuovo istituto giuridico, tuttavia, potrebbe anche andare a modi-
             ficare l’impianto giurisprudenziale in materia di sospensioni e revoche di licenze
             poiché  aggiunge  all’Autorità  di  P.S.  un  ulteriore  strumento  autoritativo  che
             potrebbe affiancarsi, o nei casi meno gravi addirittura sostituirsi, alla certamente
             forte misura della revoca ex art. 100 TULPS. Sarà interessante vedere, perciò,
             se l’orientamento giurisprudenziale subirà delle modifiche.


             7.  I problemi di costituzionalità delle misure di prevenzione introdotte
                  Per eventuali dubbi di costituzionalità, essi in prima istanza vedono limi-
             tata la libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., nonché alla omologa norma
             del TUE e della CEDU. Essenzialmente, comunque, entrambe le norme con-
             sentono limitazioni alla libertà di circolazione con riserva di legge e necessità,
             tra le altre, di sicurezza pubblica, laddove ci si deve rifare anche al concetto di
             sicurezza urbana che, come detto, è per la prima volta esplicitato nell’art. 2 del
             decreto legge 14/2017.
                  Con riguardo all’ordine di allontanamento si pone anche un’altra serie di
             interrogativi in merito alla sua legittimità costituzionale in relazione non solo
             all’art.  16  Cost.,  ma  anche  all’art.  34  Cost.  (Libertà  di  studio)  e  all’art.  41
             (Libertà di iniziativa economica privata), proprio in virtù della citazione delle
             aree scolastiche e delle aree ove il commercio è impedito. Pochi problemi in
             ordine all’art. 41 che, come noto, rende possibile limitare l’iniziativa economica
             privata in presenza di danno alla sicurezza.


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