Page 23 - Rassegna 2021-1
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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



                     Di difficile interpretazione le condotte di invio o spedizione. Infatti ci si tro-
               verebbe ad avere la condizione che vede l’esercizio pubblico base di partenza o di
               arrivo di sostanze stupefacenti. A quel punto occorre far scattare la misura di pre-
               venzione personale (a carico, oltre che di soggetti eventualmente coinvolti, anche
               del titolare stesso) o la misura di sospensione/revoca licenza ex art. 100 TULPS?
               O vi è la possibilità di un’applicazione congiunta?
                     Altra problematica sussiste qualora il soggetto denunciato sia un dipen-
               dente o addirittura un titolare di un esercizio pubblico di quelli indicati. Nel
               caso del dipendente, di fatto, lo si priverebbe dell’attività lavorativa, mentre nel
               caso del titolare gli si impedirebbe la continuazione della stessa. Certo, appari-
               rebbe  piuttosto  irragionevole  una  misura  di  prevenzione  personale  come  il
               divieto di accesso senza la contestuale revoca ex art. 100 TULPS della licenza.
               Tuttavia non vi è allo stato né un automatismo a riguardo né quantomeno una
               norma di coordinamento che invece apparirebbero opportune.
                     Il decreto legge 14/2017 tange effettivamente anche il dettato normativo
               dell’art. 100 TULPS, ma per altre situazioni.
                     Il Questore, quindi, in presenza dei presupposti e “valutati gli elementi
               derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e sulla base degli accerta-
               menti di polizia ”, può imporre al soggetto, per un periodo compreso tra uno
                              (16)
               e cinque anni, di non frequentare o stazionare nei pressi degli “stessi locali o a
               esercizi analoghi, specificamente indicati”. Pertanto nell’ordinanza applicativa
               devono essere elencati gli esercizi pubblici “vietati”. Più di un dubbio lascia
               supporre la dizione sugli esercizi analoghi specificatamente indicati.
                     Si tratta di un’indicazione esercizio per esercizio? Oppure, per tipologia?
                     Se, infatti, il divieto ad accedere all’interno proprio di quel locale dove è
               avvenuta la condotta di spaccio, appare piuttosto ragionevole e comprensibile
               (anche per motivi di carattere “mediatico”, laddove si cerca di impedire che lo
               spacciatore possa tornare ad “operare” esattamente dove era stato individuato),
               meno comprensibile sarebbe una scelta “locale per locale” in quanto troppo
               facilmente ci si troverebbe di fronte a potenziali discriminazioni (perché quel
               bar lì sì e quell’altro no?), ad esclusioni determinate anche solo fortuitamente o
               addirittura al mero spostamento del locale/intestatario della licenza che rende-
               rebbe inefficace il provvedimento.


               (16)  Verosimilmente, nella dizione degli “elementi derivanti dai provvedimenti dell’A.G.” vanno
                     ricompresi le convalide degli arresti in flagranza e fermi di P.G., eventuali archiviazioni dei
                     procedimenti penali avviati, i rinvii a giudizio (e i precedenti avvisi di conclusione di indagini
                     preliminari ex art 415-bis c.p.p.) mentre negli accertamenti di polizia la presenza di eventuali
                     altre misure di prevenzione, precedenti specifici in materia di stupefacenti, frequentazioni
                     con soggetti dediti agli stupefacenti, ecc.

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