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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
Di difficile interpretazione le condotte di invio o spedizione. Infatti ci si tro-
verebbe ad avere la condizione che vede l’esercizio pubblico base di partenza o di
arrivo di sostanze stupefacenti. A quel punto occorre far scattare la misura di pre-
venzione personale (a carico, oltre che di soggetti eventualmente coinvolti, anche
del titolare stesso) o la misura di sospensione/revoca licenza ex art. 100 TULPS?
O vi è la possibilità di un’applicazione congiunta?
Altra problematica sussiste qualora il soggetto denunciato sia un dipen-
dente o addirittura un titolare di un esercizio pubblico di quelli indicati. Nel
caso del dipendente, di fatto, lo si priverebbe dell’attività lavorativa, mentre nel
caso del titolare gli si impedirebbe la continuazione della stessa. Certo, appari-
rebbe piuttosto irragionevole una misura di prevenzione personale come il
divieto di accesso senza la contestuale revoca ex art. 100 TULPS della licenza.
Tuttavia non vi è allo stato né un automatismo a riguardo né quantomeno una
norma di coordinamento che invece apparirebbero opportune.
Il decreto legge 14/2017 tange effettivamente anche il dettato normativo
dell’art. 100 TULPS, ma per altre situazioni.
Il Questore, quindi, in presenza dei presupposti e “valutati gli elementi
derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e sulla base degli accerta-
menti di polizia ”, può imporre al soggetto, per un periodo compreso tra uno
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e cinque anni, di non frequentare o stazionare nei pressi degli “stessi locali o a
esercizi analoghi, specificamente indicati”. Pertanto nell’ordinanza applicativa
devono essere elencati gli esercizi pubblici “vietati”. Più di un dubbio lascia
supporre la dizione sugli esercizi analoghi specificatamente indicati.
Si tratta di un’indicazione esercizio per esercizio? Oppure, per tipologia?
Se, infatti, il divieto ad accedere all’interno proprio di quel locale dove è
avvenuta la condotta di spaccio, appare piuttosto ragionevole e comprensibile
(anche per motivi di carattere “mediatico”, laddove si cerca di impedire che lo
spacciatore possa tornare ad “operare” esattamente dove era stato individuato),
meno comprensibile sarebbe una scelta “locale per locale” in quanto troppo
facilmente ci si troverebbe di fronte a potenziali discriminazioni (perché quel
bar lì sì e quell’altro no?), ad esclusioni determinate anche solo fortuitamente o
addirittura al mero spostamento del locale/intestatario della licenza che rende-
rebbe inefficace il provvedimento.
(16) Verosimilmente, nella dizione degli “elementi derivanti dai provvedimenti dell’A.G.” vanno
ricompresi le convalide degli arresti in flagranza e fermi di P.G., eventuali archiviazioni dei
procedimenti penali avviati, i rinvii a giudizio (e i precedenti avvisi di conclusione di indagini
preliminari ex art 415-bis c.p.p.) mentre negli accertamenti di polizia la presenza di eventuali
altre misure di prevenzione, precedenti specifici in materia di stupefacenti, frequentazioni
con soggetti dediti agli stupefacenti, ecc.
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