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DOTTRINA



                  Appare evidente che un atto amministrativo come un ordine di allontana-
             mento sia da considerarsi un atto cosiddetto “vincolato” o, per ragionare fuori
             dagli schemi, a “discrezionalità conseguente” stante il fatto che la discrezionalità,
             eventualmente presente, è nella contestazione della violazione amministrativa ex
             art. 9, comma 1, d.l. 14/2017 cui segue, ope legis (Contestualmente all’accertamento della
             condotta illecita […] dice la norma) l’ordine di allontanamento. A questo punto,
             appare palese l’applicabilità dell’art. 21-octies della legge 241/90 e occorre quindi
             chiedersi se, trattandosi di atto vincolato, sia realmente necessaria una motiva-
             zione che esuli dalla mera indicazione delle norme applicate e dai fatti che ne
             hanno costituito il presupposto. La risposta è che motivazioni più approfondite
             non sembrano richieste.


             3.  Rapporto tra allontanamento e tutela penale delle infrastrutture
                  L’art. 9 d.l. 14/2017, nel disciplinare la violazione amministrativa di cui
             sopra, fa comunque salva la vigente normativa a tutela delle aree adibite al pub-
             blico trasporto e relative pertinenze. Si pone quindi una problematica, piuttosto
             sottile, sull’applicabilità della misura di prevenzione dell’ordine di allontanamento
             in sede di contestazione di queste altre normative. Senza voler addentrarsi nel
             ginepraio di norme a tutela delle infrastrutture di pubblico trasporto, che si con-
             cludono financo con le norme del D.Lgs. 66/1948 (il cosiddetto Blocco stradale
             nella sua parte penalmente e amministrativamente rilevante) e nell’aspetto più
             squisitamente penalistico con le violazioni di cui all’art. 340 c.p. (interruzione di
             pubblico  servizio)  occorre  chiedersi  se  in  costanza  di  quelle  violazioni  sia
             comunque possibile applicare l’ordine di allontanamento. Prioritariamente va
             escluso da questo discorso il dettato penalistico. Infatti, per il 340 c.p. (o nei casi
             gravissimi, l’art. 1 del D.Lgs. 66/1948) l’ordine di allontanamento non ha neces-
             sità di essere applicato, stante il dettato dell’art. 55 c.p.p. e quindi la necessità di
             impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Il problema si
             pone con riguardo a tutte quelle violazioni amministrative (spesso inserite in
             norme regionali o comunali) che riguardano il decoro e la sicurezza delle aree
             anche di pubblico trasporto. Si tratta in realtà di una lacuna normativa piuttosto
             evidente. In prima istanza non si può non denotare come il legislatore abbia
             voluto esplicitamente citare, al comma 2 dell’art. 9, alcune altre fattispecie che
             sono  state  ritenute  rilevanti  e  che  comportino  l’applicazione  dell’ordine  di
             allontanamento. Pertanto se ne dovrebbe dedurre che altre violazioni, ancorché
             nella medesima materia e per fatti attinenti, non dovrebbero comportare l’au-
             tomatismo previsto tra violazione e ordine di allontanamento.


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