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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



                     Una soluzione del genere, tuttavia, appare quantomeno parzialmente irra-
               gionevole, specialmente guardando a quello che è o doveva essere lo spirito
               della norma. Anche in questo caso un intervento, quantomeno ermeneutico, del
               legislatore, apparirebbe opportuno.


               4.  Il divieto di accesso a luoghi pubblici
                     L’art. 10, ai commi 2 e seguenti , prevede la seconda tipologia di misura
                                                   (11)
               di prevenzione introdotta dal d.l. 14/2017: il divieto di accesso. Esso si pone
               quale naturale sviluppo dell’ordine di allontanamento e misura di prevenzione
               a tutto tondo. Il Questore (ed ecco quindi che si vengono a sanare i dubbi sul-
               l’autorità emanante di un provvedimento in materia di sicurezza pubblica), vista
               la reiterazione nelle condotte di cui all’art. 9 (ossia le reiterazioni nelle violazioni
               amministrative  e  nell’ordine  di  allontanamento)  che  abbiano  comportato  un
               pericolo per la sicurezza, può disporre un generico divieto di accesso alle stesse.
               Si tratta, come accennato, di un succedaneo del DASPO per alcune aree urbane.
               Elemento costitutivo del provvedimento non è però la sola reiterazione delle
               condotte in materia di sicurezza urbana di cui sopra. Occorre (nella motivazio-
               ne del provvedimento deve essere ben citato) che le violazioni abbiano com-
               portato un pericolo per la sicurezza. Si pone qui un altro interrogativo: di quale
               sicurezza si sta parlando? Si tratta della sicurezza pubblica di cui il Questore è
               Autorità  provinciale  tecnico/operativa  oppure  della  sicurezza  urbana  di  cui
               all’art. 2 del decreto legge 14/2017?
                     Nonostante l’investitura del Questore ad organo deputato ad emettere la
               misura  lascerebbe  pendere  la  bilancia  per  il  concetto  di  sicurezza  pubblica,
               un’interpretazione sistemica della norma - inserita in un decreto legge in materia


               (11)  Art. 10, comma 2, 3 e 4. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2,
                     il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre,
                     con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso
                     ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento,
                     individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità,
                     salute e lavoro del destinatario dell’atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma
                     è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno.
                     3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi,
                     né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino com-
                     messe da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel
                     corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore
                     al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l’arresto da uno
                     a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al pro-
                     curatore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
                     4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le
                     disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

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