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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



                     Destinatari del provvedimento sono coloro i quali “pongano in essere
               condotte  che  impediscono  l’accessibilità  e  la  fruizione  delle  predette  infra-
               strutture , in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione di spazi ivi
                        (4)
               previsti” nonché i contravventori degli art. 688 e 726 c.p. (Ubriachezza mole-
               sta e atti contrari alla pubblica decenza), art. 29 D.Lgs. 114/1998 (Violazione
               in materia di commercio su aree pubbliche), art. 7, comma 15-bis del Codice
               della Strada (Parcheggiatori abusivi), e art. 1-sexies del decreto legge 24 febbra-
               io 2003, n. 28 (cosiddetto “Bagarinaggio” ) nonché coloro i quali pongano in
                                                        (5)
               essere le condotte di impedimento di accessibilità e fruizione in violazione dei
               divieti di stazionamento e occupazione nelle aree:
                     ➢ che sono già state inibite ad usi non consoni con il decoro dei complessi
               monumentali ;
                            (6)
                     modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
                     Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726
                     del codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché
                     dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
                     1992, n. 285, e dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
                     modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al
                     comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni
                     previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
                     Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
                     e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti
                     di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici
                     e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o presidi sani-
                     tari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi
                     monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flus-
                     si turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adi-
                     bite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del pre-
                     sente articolo.
                     Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi compe-
                     tenze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente è il sindaco del comune
                     nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e
                     seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle san-
                     zioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destinata all’attua-
                     zione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
               (3)   Art.  10  comma  1.  L’ordine  di  allontanamento  di  cui  all’articolo  9,  comma  1,  secondo
                     periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall’organo accertatore, individuato ai sensi del-
                     l’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni
                     sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l’efficacia trascorse qua-
                     rantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione
                     amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, aumentata del dop-
                     pio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per
                     territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorra-
                     no le condizioni.
               (4)   Intese come “infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto
                     pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”.
               (5)   Violazione aggiunta con il d.l. 53/2019.
               (6)   Ex art. 52, comma 1-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

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