Page 14 - Rassegna 2021-1
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DOTTRINA



             1.  Introduzione
                  La branca delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, vede negli
             ultimi anni un florido e continuo sviluppo normativo, frutto della grande atten-
             zione che il mondo giuridico gli sta concedendo e delle numerose possibilità di
             incidere preventivamente, piuttosto che repressivamente, sulla criminalità. Questo
             nuovo impulso, iniziato con il D.Lgs. 159/2011 (cosiddetto “Codice antimafia”),
             ha riordinato la materia in un’unica cornice normativa : così da far pensare al
                                                                 (1)
             sistema delle misure di prevenzione personali come ad un unico insieme. Il decreto
             legge 14/2017 convertito con modificazioni, si pone quale ulteriore, e certamente
             non  ultima,  modifica  in  materia  di  misure  di  prevenzione,  inserendo  ulteriori
             disposizioni (l’allontanamento dal posto, il divieto di accesso a specifiche aree, il
             divieto di frequentazione per soggetti denunciati per reati inerenti agli stupefacen-
             ti e il divieto di accesso per soggetti denunciati in occasioni di gravi tumulti o
             disordini in esercizi pubblici) ma, soprattutto, completando il castello di tali stru-
             menti preventivi creando de facto quella gerarchia tra le misure che già si intrave-
             deva precedentemente ma che non era completa né esplicita. L’azione del legisla-
             tore è stata duplice: da una parte, in modo consistente, si è andati ad operare con
             misure di prevenzione personali aventi un’incisività certamente inferiore ad avvisi
             orali e fogli di via obbligatorio (e ricadenti nell’ambito della cosiddetta “sicurezza
             urbana”), dall’altra, mediante la possibilità che da un provvedimento si potesse
             passare  a  quello  immediatamente  superiore  all’avvenire  di  una  violazione,  ha
             implicitamente creato una gerarchia tra le stesse. Le modifiche successive inter-
             venute a quel decreto (sia in sede di legge di conversione sia nell’anno 2018 con
             il d.l. 113/2018, nell’anno 2019 con il d.l. 53/2019 e anche recentissimamente
             con il d.l. 130/2020 e relative leggi di conversione) lo hanno reso norma di rife-
             rimento in materia di sicurezza urbana e anche di misure di prevenzione.


             2.  L’allontanamento dal posto
                  La prima misura di prevenzione introdotta dal nuovo decreto è quella prevista
             dagli art. 9  e 10, comma 1 , e riguarda il cosiddetto “ordine di allontanamento”.
                                      (3)
                      (2)
             (1)  Con l’eccezione, piuttosto importante per la verità, del Divieto di accesso alle manifestazioni
                  sportive (DASPO), inserito invece nella legge 401/1989, norma concernente le manifesta-
                  zioni sportive.
             (2)  Art. 9. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle
                  infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico loca-
                  le, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che
                  impediscono la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei
                  divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione ammi-
                  nistrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente
                  all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le

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