Page 14 - Rassegna 2021-1
P. 14
DOTTRINA
1. Introduzione
La branca delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, vede negli
ultimi anni un florido e continuo sviluppo normativo, frutto della grande atten-
zione che il mondo giuridico gli sta concedendo e delle numerose possibilità di
incidere preventivamente, piuttosto che repressivamente, sulla criminalità. Questo
nuovo impulso, iniziato con il D.Lgs. 159/2011 (cosiddetto “Codice antimafia”),
ha riordinato la materia in un’unica cornice normativa : così da far pensare al
(1)
sistema delle misure di prevenzione personali come ad un unico insieme. Il decreto
legge 14/2017 convertito con modificazioni, si pone quale ulteriore, e certamente
non ultima, modifica in materia di misure di prevenzione, inserendo ulteriori
disposizioni (l’allontanamento dal posto, il divieto di accesso a specifiche aree, il
divieto di frequentazione per soggetti denunciati per reati inerenti agli stupefacen-
ti e il divieto di accesso per soggetti denunciati in occasioni di gravi tumulti o
disordini in esercizi pubblici) ma, soprattutto, completando il castello di tali stru-
menti preventivi creando de facto quella gerarchia tra le misure che già si intrave-
deva precedentemente ma che non era completa né esplicita. L’azione del legisla-
tore è stata duplice: da una parte, in modo consistente, si è andati ad operare con
misure di prevenzione personali aventi un’incisività certamente inferiore ad avvisi
orali e fogli di via obbligatorio (e ricadenti nell’ambito della cosiddetta “sicurezza
urbana”), dall’altra, mediante la possibilità che da un provvedimento si potesse
passare a quello immediatamente superiore all’avvenire di una violazione, ha
implicitamente creato una gerarchia tra le stesse. Le modifiche successive inter-
venute a quel decreto (sia in sede di legge di conversione sia nell’anno 2018 con
il d.l. 113/2018, nell’anno 2019 con il d.l. 53/2019 e anche recentissimamente
con il d.l. 130/2020 e relative leggi di conversione) lo hanno reso norma di rife-
rimento in materia di sicurezza urbana e anche di misure di prevenzione.
2. L’allontanamento dal posto
La prima misura di prevenzione introdotta dal nuovo decreto è quella prevista
dagli art. 9 e 10, comma 1 , e riguarda il cosiddetto “ordine di allontanamento”.
(3)
(2)
(1) Con l’eccezione, piuttosto importante per la verità, del Divieto di accesso alle manifestazioni
sportive (DASPO), inserito invece nella legge 401/1989, norma concernente le manifesta-
zioni sportive.
(2) Art. 9. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico loca-
le, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che
impediscono la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei
divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente
all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le
12

