Page 17 - Rassegna 2021-1
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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



               parrebbe voler adempiere alle funzioni del Questore quale Autorità provinciale
               tecnico - operativa di pubblica sicurezza, con il generale obbligo per le altre Forze
               di polizia di informarlo “su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la
               sicurezza pubblica” , oltre ovviamente alle specifiche funzioni di sua pertinenza
                                  (9)
               che verranno analizzate successivamente con riguardo al divieto di accesso. Questa
               estensione dei soggetti abilitati all’accertamento e all’emissione dell’ordine, pone
               un serio quesito in ordine alla possibilità, o quantomeno alla opportunità, da parte
               di certuni organi, sicuramente accertatori ai sensi dell’art. 13 legge 689/1981, ma
               non Agenti e/o Ufficiali di P.S. ai sensi della normativa vigente (si pensi alla mag-
               gior parte degli Agenti delle polizie locali) di poter procedere. Può un agente di
               polizia locale emettere un provvedimento tipico della funzione di pubblica sicurez-
               za, come è (e non può non essere altrimenti) un allontanamento dal posto? Si tratta
               in realtà di una domanda cui il legislatore pare aver risposto pensando nel concreto
               alla diffusione della qualifica di agente di P.S. a moltissimi Agenti di polizia loca-
               le , oppure semplicemente non prendendo in considerazione il problema. Si trat-
                 (10)
               terà certamente di una questione sulla quale le giurisdizioni amministrative si tro-
               veranno a dover discutere. Una soluzione percorribile vedrebbe la scissione tra la
               violazione  amministrativa  e  l’ordine  di  allontanamento.  Quest’ultimo,  evidente-
               mente provvedimento autoritativo a tutto tondo, dovrebbe essere emanato unica-
               mente da personale dotato di qualifiche di pubblica sicurezza o, quantomeno, con-
               notato da sanzionamento successivo (evidentemente in termini più brevi delle 48
               ore) da parte di un soggetto che di quelle qualifiche sia dotato. L’ordine di allonta-
               namento si rivela essere sicuramente un vero e proprio provvedimento ammini-
               strativo di per sé, tanto da essere necessaria la sua motivazione (che va inserita
               nell’atto ma di cui si veda infra): e non può negarsi la possibilità della ricorribilità al
               giudice amministrativo per la verifica della legittimità del provvedimento stesso.
                     Ovviamente,  stanti  i  ristrettissimi  limiti  temporali,  appare  difficile  che
               l’Autorità giudiziaria amministrativa possa intervenire prima delle 48 ore di sca-
               denza del provvedimento, ma certamente potrà farlo in seguito per annullarlo
               ed evitare eventualmente la reiterazione. Ciò che riguarda il contenuto dell’atto
               deve necessariamente prevedere, oltre agli estremi degli accertatori, il luogo e la
               data dell’accertamento. Questi ultimi peraltro, sono elementi essenziali del prov-
               vedimento dovendo contenere (pena di nullità) anche l’ora dell’accertamento
               dalla quale scattano le 48 ore di validità dell’ordine di allontanamento.

               (9)   Art. 14, legge 121/1981.
               (10)  Ma si tratta di un qualcosa che, sebbene de facto sia sempre più diffuso, ciononostante non
                     rende automatica l’attribuzione della qualifica di Agente di P.S. all’Agente di polizia locale
                     lasciando sempre tale decisione al Prefetto e, quindi, lasciando a quest’ultimo la possibilità
                     anche di lasciare Agenti di polizia locale privi di qualifica.

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