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DOTTRINA
di sicurezza urbana contenente peraltro la sua prima definizione - fa propendere
per quest’ultima. Il divieto di accesso è quindi una misura di prevenzione di
durata non superiore a dodici mesi e per la quale il Questore può prevedere
(12)
modalità di applicazione compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro
del destinatario dell’atto. Esattamente il problema che si vedrà infra per l’ordine
di allontanamento viene qui perfettamente risolto. Per il concetto di reiterazione,
appare qualche dubbio interpretativo se la stessa debba ritenersi, trattandosi di
violazioni amministrative, quella definita dall’art. 8-bis della legge 689/1981,
ovvero quella racchiusa nei cinque anni dalla prima violazione. Una violazione
successiva ai cinque anni, infatti, non potrebbe essere presa in considerazione
per la proposta o l’emissione di un divieto di accesso. Tuttavia, se di reiterazione
ex art. 8-bis si dovesse trattare, andrebbe a quel punto applicato anche il disposto
dall’art. 8-bis, comma 5, sulla non applicabilità della stessa in caso di pagamento
in misura ridotta della sanzione, rendendo impossibile ai Questori l’emissione
dei divieti di accesso in caso di pagamento in misura ridotta delle sanzioni
amministrative previste per la violazione di cui all’art. 9, comma 1 e 2, (e quindi,
lo si ricorda, anche le violazioni ex artt. 688 - 726 c.p. e le altre norme speciali
richiamate). In concreto, il divieto di accesso sarebbe una misura particolarmente
depotenziata visto l’altissimo numero di violazioni oblate in misura ridotta. A
questo punto, per sanare tale assurdo, andrebbe considerato che il divieto di
accesso del Questore, ponendosi quale misura di prevenzione personale, non
derivi dalla reiterazione delle violazioni amministrative conseguenti le condotte,
quanto dalla reiterazione degli ordini di allontanamento (si badi bene, non dalla
reiterazione della violazione degli ordini di allontanamento, che è ben altra
cosa), ma ci si rende ben conto che un’interpretazione simile significherebbe
unicamente non voler prendere in considerazione il problema. Una diversa
interpretazione più letterale, invece, vedrebbe l’inapplicabilità del concetto di
reiterazione, di cui all’art. 8-bis, legge 689/1981, vedendo nell’elemento fondan-
te del divieto di accesso, non la reiterazione delle violazioni ma la reiterazione
delle condotte. Questa scelta interpretativa, tuttavia, lascerebbe a questo punto
la lacuna sulla durata del periodo di applicazione della reiterazione.
Cinque anni per analogia o altro termine? Un divieto di accesso aggravato
(da dodici mesi a due anni) è poi previsto per i soggetti che abbiano compiuto
reiteratamente le condotte di cui all’artt. 9, commi 1 e 2, e che siano contestual-
mente già condannati nei cinque anni precedenti con sentenza passata in giudi-
cato o confermata in appello per reati contro la persona o il patrimonio.
(12) Inizialmente la misura era prevista per un massimo di sei mesi. L’aggravamento è avvenuto
ad opera del d.l. 113/2018.
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