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DOTTRINA



             di sicurezza urbana contenente peraltro la sua prima definizione - fa propendere
             per quest’ultima. Il divieto di accesso è quindi una misura di prevenzione di
             durata non superiore a dodici mesi  e per la quale il Questore può prevedere
                                              (12)
             modalità di applicazione compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro
             del destinatario dell’atto. Esattamente il problema che si vedrà infra per l’ordine
             di allontanamento viene qui perfettamente risolto. Per il concetto di reiterazione,
             appare qualche dubbio interpretativo se la stessa debba ritenersi, trattandosi di
             violazioni  amministrative,  quella  definita  dall’art.  8-bis della legge 689/1981,
             ovvero quella racchiusa nei cinque anni dalla prima violazione. Una violazione
             successiva ai cinque anni, infatti, non potrebbe essere presa in considerazione
             per la proposta o l’emissione di un divieto di accesso. Tuttavia, se di reiterazione
             ex art. 8-bis si dovesse trattare, andrebbe a quel punto applicato anche il disposto
             dall’art. 8-bis, comma 5, sulla non applicabilità della stessa in caso di pagamento
             in misura ridotta della sanzione, rendendo impossibile ai Questori l’emissione
             dei  divieti  di  accesso  in  caso  di  pagamento  in  misura  ridotta  delle  sanzioni
             amministrative previste per la violazione di cui all’art. 9, comma 1 e 2, (e quindi,
             lo si ricorda, anche le violazioni ex artt. 688 - 726 c.p. e le altre norme speciali
             richiamate). In concreto, il divieto di accesso sarebbe una misura particolarmente
             depotenziata visto l’altissimo numero di violazioni oblate in misura ridotta. A
             questo punto, per sanare tale assurdo, andrebbe considerato che il divieto di
             accesso del Questore, ponendosi quale misura di prevenzione personale, non
             derivi dalla reiterazione delle violazioni amministrative conseguenti le condotte,
             quanto dalla reiterazione degli ordini di allontanamento (si badi bene, non dalla
             reiterazione  della  violazione  degli  ordini  di  allontanamento,  che  è  ben  altra
             cosa), ma ci si rende ben conto che un’interpretazione simile significherebbe
             unicamente  non  voler  prendere  in  considerazione  il  problema.  Una  diversa
             interpretazione più letterale, invece, vedrebbe l’inapplicabilità del concetto di
             reiterazione, di cui all’art. 8-bis, legge 689/1981, vedendo nell’elemento fondan-
             te del divieto di accesso, non la reiterazione delle violazioni ma la reiterazione
             delle condotte. Questa scelta interpretativa, tuttavia, lascerebbe a questo punto
             la lacuna sulla durata del periodo di applicazione della reiterazione.
                  Cinque anni per analogia o altro termine? Un divieto di accesso aggravato
             (da dodici mesi a due anni) è poi previsto per i soggetti che abbiano compiuto
             reiteratamente le condotte di cui all’artt. 9, commi 1 e 2, e che siano contestual-
             mente già condannati nei cinque anni precedenti con sentenza passata in giudi-
             cato o confermata in appello per reati contro la persona o il patrimonio.

             (12)  Inizialmente la misura era prevista per un massimo di sei mesi. L’aggravamento è avvenuto
                  ad opera del d.l. 113/2018.

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