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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
                         DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



               seppur in modo più generalizzato e con alcune diversità, partiva dai medesimi
               presupposti dell’attuale art. 13 del decreto legge 14/2017. La Corte costituzio-
               nale, nell’aprile 2016, ha poi dichiarato l’incostituzionalità di quella norma ma
               non per vizi di carattere sostanziale, quanto per un vizio, se possiamo dire,
               meramente formale. La norma costituente l’art. 75-bis, infatti, era stata inserita,
               in sede di conversione, in un decreto legge afferente alle Olimpiadi invernali di
               Torino da tenersi di lì a poco.
                     La Corte, come fatto per altre norme del medesimo decreto legge, non ha
               potuto far altro che giudicare la norma incostituzionale in quanto completa-
               mente estranea ai contenuti e finalità del decreto legge e quindi priva di quel
               carattere di omogeneità richiesto per le disposizioni di un singolo decreto legge.
               Nessuna censura di merito, seppur ricalibrando il tiro e soffermandosi (forse
               proprio per evitare una censura similare in futuro) su condotte che avvengono
               in esercizi pubblici in aree urbane e, quindi, perfettamente compatibili con il
               decreto legge in cui sono inserite, ha potuto reinserire una misura di prevenzione
               personale pertinente.


                     d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
                     e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli
                     orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
                     f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
                     Il Questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui
                     all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre
                     le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla noti-
                     fica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a
                     mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
                     comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio
                     in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se
                     ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive
                     quarantotto ore.
                     Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il Questore, possono essere modificate o revo-
                     cate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne
                     hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta
                     del Questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
                     In tal caso, con la richiesta di modifica, il Questore deve avvisare l’interessato della facoltà
                     prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modi-
                     fica non ha effetto sospensivo.
                     Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato
                     risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75,
                     è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente
                     emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
                     Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al Questore in
                     relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.
                     Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è
                     punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
                     Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è
                     il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di
                     domicilio.

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