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DOTTRINA
A questo punto apparirebbe più opportuna una limitazione dettata dalla
tipologia dell’esercizio pubblico e, da un punto di vista spaziale, a determinati
comuni o aree ben definite. Non si può ritenere ragionevole un provvedimento
che preveda genericamente, per un periodo piuttosto lungo, l’esclusione dall’ac-
cesso a tutti gli esercizi pubblici di una provincia. L’impatto apparirebbe piut-
tosto sproporzionato. Qualora il soggetto sia condannato definitivamente, il
Questore al mero divieto può anche aggiungere (per un massimo di due anni)
tutta una serie di divieti e/obblighi specifici quali la presentazione alla Polizia
Giudiziaria a determinate ore/momenti della giornata, divieto di dimora in un
determinato comune, obbligo di permanere in abitazione in determinati orari.
La violazione del generico divieto o delle prescrizioni aggiuntive è punita, a par-
tire dall’entrata in vigore del d.l. 130/2020, con la reclusione da sei mesi a due
anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Tale modifica va a sanare quella che sem-
brava la scelta controcorrente di prevedere, nella violazione del divieto di acces-
so o degli obblighi accessori, una violazione amministrativa (emessa dal
Prefetto) con sanzione principale pecuniaria molto pesante (da 10.000 a 40.000
euro) e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
ad un anno.
Quella scelta legislativa appariva in assoluta controtendenza con le scelte
effettuate in caso di violazione di divieti similari per contenuto (DASPO) o per
fonte (Foglio di Via) che invece prevedono la sanzione penale. È apparso chiaro,
nell’applicazione concreta, che la scelta di non ricorrere allo strumento penali-
stico penalizzava particolarmente l’applicazione della norma. Difficile ritenere
che uno spacciatore al minuto avesse i mezzi economici necessari per soddisfa-
re e pagare la sanzione. L’unico vero effetto sarebbe risultato nella sospensione
della patente che incide profondamente sulla mobilità. In realtà non è la prima
volta che il legislatore interviene nel senso di una misura di prevenzione che
incida sugli spacciatori.
Nel 2005 era stato introdotto l’art. 75-bis del DPR 309/1990 che,
(17)
(17) Art. 75-bis del DPR 309/1990: “Qualora in relazione alle modalità o alle circostanze dell’uso,
dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pub-
blica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la
persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico
o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del
presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di
Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
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