Page 24 - Rassegna 2021-1
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DOTTRINA



                  A questo punto apparirebbe più opportuna una limitazione dettata dalla
             tipologia dell’esercizio pubblico e, da un punto di vista spaziale, a determinati
             comuni o aree ben definite. Non si può ritenere ragionevole un provvedimento
             che preveda genericamente, per un periodo piuttosto lungo, l’esclusione dall’ac-
             cesso a tutti gli esercizi pubblici di una provincia. L’impatto apparirebbe piut-
             tosto  sproporzionato.  Qualora  il  soggetto  sia  condannato  definitivamente,  il
             Questore al mero divieto può anche aggiungere (per un massimo di due anni)
             tutta una serie di divieti e/obblighi specifici quali la presentazione alla Polizia
             Giudiziaria a determinate ore/momenti della giornata, divieto di dimora in un
             determinato comune, obbligo di permanere in abitazione in determinati orari.
             La violazione del generico divieto o delle prescrizioni aggiuntive è punita, a par-
             tire dall’entrata in vigore del d.l. 130/2020, con la reclusione da sei mesi a due
             anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Tale modifica va a sanare quella che sem-
             brava la scelta controcorrente di prevedere, nella violazione del divieto di acces-
             so  o  degli  obblighi  accessori,  una  violazione  amministrativa  (emessa  dal
             Prefetto) con sanzione principale pecuniaria molto pesante (da 10.000 a 40.000
             euro) e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
             ad un anno.
                  Quella scelta legislativa appariva in assoluta controtendenza con le scelte
             effettuate in caso di violazione di divieti similari per contenuto (DASPO) o per
             fonte (Foglio di Via) che invece prevedono la sanzione penale. È apparso chiaro,
             nell’applicazione concreta, che la scelta di non ricorrere allo strumento penali-
             stico penalizzava particolarmente l’applicazione della norma. Difficile ritenere
             che uno spacciatore al minuto avesse i mezzi economici necessari per soddisfa-
             re e pagare la sanzione. L’unico vero effetto sarebbe risultato nella sospensione
             della patente che incide profondamente sulla mobilità. In realtà non è la prima
             volta che il legislatore interviene nel senso di una misura di prevenzione che
             incida sugli spacciatori.
                  Nel  2005  era  stato  introdotto  l’art.  75-bis del DPR 309/1990  che,
                                                                                 (17)
             (17)  Art. 75-bis del DPR 309/1990: “Qualora in relazione alle modalità o alle circostanze dell’uso,
                  dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pub-
                  blica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la
                  persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico
                  o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del
                  presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
                  sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
                  a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di
                  Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
                  b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una
                  determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
                  c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

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