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IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
Tuttavia ci si chiede cosa accadrebbe se un soggetto ancora frequentante
un istituto scolastico, venisse trovato, ad esempio, nell’atto di mingere su un
muro esterno dell’istituto (in violazione dell’art. 726 c.p.) e sottoposto
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all’ordine di allontanamento? Non potrebbe frequentare la scuola per uno o
due giorni? D’altra parte se venisse trovato nella zona potrebbe facilmente
essere sottoposto alla sanzione amministrativa prevista per i contravventori
all’ordine.
Oppure cosa accadrebbe se il titolare o dipendente di un esercizio pubblico
posto all’interno di un’area ex art. 9, comma 1 e 3, venisse trovato in stato di
ubriachezza molesta nella medesima area? Non potrebbe andare al lavoro per
le successive 48 ore? Appare giustificata dai motivi di sicurezza pubblica ed
urbana la sua limitazione del diritto di circolazione e dell’iniziativa privata?
Cosa accadrebbe infine a un residente in un’area ex art. 9, comma 1 e 3,
trovato in violazione della norma e sottoposto ad ordine di allontanamento?
Appare interessante notare che da una parte al cittadino potrebbe essere impe-
dito il ritorno nella propria abitazione per 48 ore (e quindi in violazione della
libertà di circolazione) ma se questi all’ordine di allontanamento rientrasse in
casa propria, non ne potrebbe di fatto uscire per 48 ore. Quest’ultimo caso,
peraltro, andrebbe ad incidere non sulla libertà di circolazione, ma sulla libertà
personale ex art. 13 Cost., con la ovvia conseguenza dell’inesistenza di un prov-
vedimento di un giudice che la sanzioni e quindi la palese illegittimità costitu-
zionale.
In sintesi appare quantomeno illogico il motivo previsto per i divieti di
accesso ex artt. 10, commi 2, 3 e 13 del decreto in ordine all’individuazione di
modalità applicative dei divieti compatibili con le esigenze di mobilità, salute e
lavoro del destinatario dell’atto, non sia stato esteso anche all’ordine di allonta-
namento che, di fatto, ne è un suo “sottoprodotto” contingibile, urgente ed
immediato. L’organo accertatore della mancanza, nell’irrogazione dell’ordine di
allontanamento, dovrebbe avere la possibilità di inserire nel medesimo atto par-
ticolari modalità applicative (supportate ovviamente da motivazioni) per ovviare
a tale problematica.
Meno problematici sono i divieti di accesso a luoghi ed esercizi pubblici.
Per i divieti di accesso a luoghi pubblici, infatti, sana qualsiasi problematica la
previsione delle modalità applicative. Per il divieto di accesso a esercizi pubblici,
invece, l’unica problematica apparirebbe essere quella di contrasto con l’art. 41 Cost.,
per cui vale quando detto supra per l’ordine di allontanamento.
(22) Evidentemente in un’area inserita dal Comune in quelle su cui vige l’articolo 9 del decreto
legge 14/2017.
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