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DOTTRINA
6. Il divieto di accesso ad esercizi pubblici
Il decreto legge 113/2018, poi convertito con la legge 132/2018 (e modi-
ficato con il decreto legge 130/2020) è intervenuto sul decreto legge 14/2017
andando a introdurre, con l’inserimento dell’art. 13-bis, un’ulteriore misura di
prevenzione: il divieto di accesso ad esercizi pubblici .
(18)
Si tratta di un’estensione dell’idea del divieto di accesso ex art. 13, stretta-
mente legato alle fattispecie penalmente rilevanti in materia di reati non colposi
contro la persona, contro il patrimonio o aggravati ex art. 604-ter c.p. (la cosid-
detta “aggravante per discriminazione razziale, etnica o religiosa”) commessi
(19)
in occasione di gravi disordini all’interno di esercizi pubblici o locali per intrat-
tenimento e per i quali il soggetto sia stato denunciato negli ultimi tre anni .
(20)
(18) Art. 13-bis del decreto legge 14/2017: “Fuori dei casi di cui all’articolo 13, nei confronti delle
persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate
vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero
aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare
un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi
o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono
stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, spe-
cificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui
al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non
definitiva, per taluno dei predetti reati.
Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trat-
tenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i
reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’auto-
rità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.
In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende
anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali
di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.
Il divieto di cui al comma 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può
avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con prov-
vedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze
di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
Il divieto di cui al comma 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori
di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è noti-
ficato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Il Questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di
comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia
competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato.
In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclu-
sione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
(19) Con il decreto legge 130/2020 sono state escluse, invece, le fattispecie legate all’art. 73
DPR 309/1990 che, a differenza del divieto di accesso ex art. 13, erano ricomprese in toto
nel dettato normativo.
(20) Anche in questo caso il decreto legge 130/2020 parla di soggetti denunciati andando a modi-
ficare il vecchio impianto normativo che vedeva invece coinvolti solo i soggetti condannati
in via definitiva o confermata in appello.
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