Page 21 - Rassegna 2021-1
P. 21
IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI ALLA LUCE
DEL DECRETO LEGGE 14/2017 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
Si tratta di un divieto aggravato (che peraltro, ai sensi del comma 5 dell’art. 10
può anche essere disposto dal giudice in occasione di condanne per quelle tipo-
logie di reati ai soli fini dell’applicazione della sospensione condizionale della
pena) per il quale il legislatore ha previsto l’applicazione, in quanto compatibili,
di alcune prescrizioni del più noto DASPO .
(13)
5. Il divieto di accesso di luoghi pubblici per tossicodipendenti
L’art. 13 del d.l. 14/2017 introduce un’ulteriore misura di prevenzione,
(14)
specifica nell’ambito degli stupefacenti.
(13) Art. 6, commi 2-bis e ss., legge 401/1989: La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’av-
viso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie
o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva
alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’in-
teressato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio
di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le
indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero
con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giu-
dice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Contro l’ordinanza di convalida
è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
(14) Art. 13: “Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condannate
anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno o nelle
immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di
accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata infe-
riore ad un anno, nè superiore a cinque. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti
dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre,
per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di
Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di
rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata
ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli
orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale. La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai
commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
19

