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DOTTRINA




                  ➢ che, con ordinanza comunale, sono state inibite al commercio, anche
             per particolari categorie merceologiche, per il loro alto valore archeologico, sto-
             rico, artistico e paesaggistico ;
                                        (7)
                  ➢ appositamente inserite nei regolamenti di polizia urbana per la presenza
             di scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici,
             complessi monumentali, presidi sanitari, luoghi d’interesse culturale e turistico,
             aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, o adibite a
             verde pubblico .
                           (8)
                  Per quanto concerne la sua natura, a prima vista, l’ordine di allontanamento
             si porrebbe unicamente quale misura accessoria alla sanzione amministrativa pre-
             vista per certune violazioni ma il contenuto dell’atto (lo si evince dall’art. 10,
             comma 1, del decreto) risulta invece duplice. Da una parte si ordina al soggetto
             di allontanarsi dal luogo in cui si trova, dall’altro si pone a suo carico anche un
             obbligo a non ritornarvi per le successive 48 ore, ponendo l’ordine di allontana-
             mento in perfetta analogia con il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del
             D.Lgs.  159/2011:  quindi  anche  come  misura  di  prevenzione  vera  e  propria.
             L’interpretazione  letterale  e  sistemica  della  norma  non  lascia  adito  a  dubbi.
             L’ordine di allontanamento, infatti, “cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore” e
             la  sua  violazione  comporta  a  sua  volta  un’ulteriore  sanzione  amministrativa.
             Semplificando si potrebbe dire che l’ordine di allontanamento altro non è che un
             foglio di via limitato nel tempo (massimo 48 ore) e nello spazio (il luogo di vio-
             lazione): ma non è possibile fare di una norma del genere solo un minus quam.
             Non può sfuggire infatti all’operatore di polizia su strada quanto questa norma
             vada a coprire un vulnus dell’ordinamento giuridico che sanzionava già ammini-
             strativamente chi commetteva una serie di mancanze, ma non permetteva l’inter-
             ruzione delle stesse (sulla falsariga del disposto dell’art. 55 c.p.p. per quanto con-
             cerne i reati) né tantomeno permetteva all’operatore di allontanare dal luogo l’au-
             tore della violazione. Peraltro, con riguardo al suo carattere di misura di preven-
             zione, ci troviamo di fronte a un provvedimento di portata assolutamente rivolu-
             zionaria del nostro sistema. Per la prima volta, una misura di prevenzione è ema-
             nata (si badi bene, non proposta) non da una specifica autorità di P.S. o dall’au-
             torità giudiziaria (come tutt’oggi avviene per gli Avvisi orali di P.S., Sorveglianze
             Speciali e Fogli di via obbligatori/divieti di ritorno), ma dall’autorità accertatrice
             della mancanza secondo i criteri previsti dall’art. 13 della legge 689/1981.
                  L’invio tempestivo del provvedimento al Questore, secondo quanto previ-
             sto, non sembra far risalire la responsabilità del provvedimento a quest’ultimo, ma

             (7)  Ex art. 1, comma 4, D.Lgs. 222/2016.
             (8)  Alcuni dei luoghi indicati sono stati aggiunti con il d.l. 113/2018.

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