Page 22 - Rassegna 2021-1
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DOTTRINA



                  Si prevede infatti la possibilità, per il Questore, di emettere apposito divieto
             di frequentazione di determinati luoghi, a carico di soggetti, anche minorenni
             (con più di quattordici anni), anche solo denunciati  per reati inerenti agli stu-
                                                              (15)
             pefacenti negli ultimi tre anni avvenuti all’interno o nelle vicinanze di scuole,
             plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico o negli
             esercizi di vicinato. Va subito chiarito che la norma in questione non si riferisce
             alle denunce per reati in materia di stupefacenti generaliter dictum. La dizione uti-
             lizzata, infatti, tende a voler limitare l’impatto di una misura di prevenzione,
             peraltro piuttosto incisiva di suo. Innanzitutto a essere prese in esame risultano
             solamente le denunce (da intendersi anche nella denuncia in stato di arresto) ex
             art. 73 DPR 309/1990 e non quelle riguardanti altri reati in materia di stupefa-
             centi (si pensi al dettato normativo dell’art. 187, comma 7, del Codice della
             Strada in materia di guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope).
             Tuttavia il dettato normativo è ancora più limitativo.
                  Le condotte di cui all’art. 73 DPR 309/1990 (a nulla rileva se di fattispecie
             “piena” o attenuata - ex comma 5 o aggravata) che possono comportare l’emis-
             sione del provvedimento di divieto di frequentazione (e stazionamento) risultano
             perfettamente specificate e limitate anche temporalmente (solo nei tre anni pre-
             cedenti)  e  spazialmente.  Si  tratta  infatti  delle  sole  condotte  di  “cessione”  (a
             qualsiasi titolo) e “vendita” avvenute all’interno o nei pressi di esercizi pubblici,
             aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge
             25 agosto 1991, n. 287 che comprendono tutti gli esercizi di ristorazione e som-
             ministrazione bevande, gli esercizi di somministrazione di dolci, latte e gelati, le
             sale da ballo, sale da gioco, locali notturni e stabilimenti balneari.
                  Appare chiaro l’intento del legislatore. Si vuole andare a colpire non qua-
             lunque  reato  in  materia  di  stupefacenti,  ma  solo  le  fattispecie  di  spaccio  che
             avvengano in determinati luoghi di aggregazione. È la volontà di “ripulire” gli
             esercizi pubblici dagli spacciatori. Tra le condotte previste dall’art. 73, pertanto,
             non deve stupire che quelle di produzione, coltivazione, fabbricazione, estrazio-
             ne, raffinazione, trasporto, di sostanze stupefacenti non siano contemplate; sicu-
             ramente invece lo sono quelle di vendita, offerta in vendita, cessione, distribuzio-
             ne, procura, passaggio in transito, commercio e consegna per qualunque scopo.

                  In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all’interno o nelle immediate vici-
                  nanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’arti-
                  colo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della
                  pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pub-
                  blici esercizi specificamente individuati.
             (15)  A partire dall’entrata in vigore del d.l. 130/2020. La versione precedente del decreto preve-
                  deva invece la necessità di una condanna definitiva o comunque confermata in appello.

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