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DOTTRINA
Si prevede infatti la possibilità, per il Questore, di emettere apposito divieto
di frequentazione di determinati luoghi, a carico di soggetti, anche minorenni
(con più di quattordici anni), anche solo denunciati per reati inerenti agli stu-
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pefacenti negli ultimi tre anni avvenuti all’interno o nelle vicinanze di scuole,
plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico o negli
esercizi di vicinato. Va subito chiarito che la norma in questione non si riferisce
alle denunce per reati in materia di stupefacenti generaliter dictum. La dizione uti-
lizzata, infatti, tende a voler limitare l’impatto di una misura di prevenzione,
peraltro piuttosto incisiva di suo. Innanzitutto a essere prese in esame risultano
solamente le denunce (da intendersi anche nella denuncia in stato di arresto) ex
art. 73 DPR 309/1990 e non quelle riguardanti altri reati in materia di stupefa-
centi (si pensi al dettato normativo dell’art. 187, comma 7, del Codice della
Strada in materia di guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope).
Tuttavia il dettato normativo è ancora più limitativo.
Le condotte di cui all’art. 73 DPR 309/1990 (a nulla rileva se di fattispecie
“piena” o attenuata - ex comma 5 o aggravata) che possono comportare l’emis-
sione del provvedimento di divieto di frequentazione (e stazionamento) risultano
perfettamente specificate e limitate anche temporalmente (solo nei tre anni pre-
cedenti) e spazialmente. Si tratta infatti delle sole condotte di “cessione” (a
qualsiasi titolo) e “vendita” avvenute all’interno o nei pressi di esercizi pubblici,
aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge
25 agosto 1991, n. 287 che comprendono tutti gli esercizi di ristorazione e som-
ministrazione bevande, gli esercizi di somministrazione di dolci, latte e gelati, le
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni e stabilimenti balneari.
Appare chiaro l’intento del legislatore. Si vuole andare a colpire non qua-
lunque reato in materia di stupefacenti, ma solo le fattispecie di spaccio che
avvengano in determinati luoghi di aggregazione. È la volontà di “ripulire” gli
esercizi pubblici dagli spacciatori. Tra le condotte previste dall’art. 73, pertanto,
non deve stupire che quelle di produzione, coltivazione, fabbricazione, estrazio-
ne, raffinazione, trasporto, di sostanze stupefacenti non siano contemplate; sicu-
ramente invece lo sono quelle di vendita, offerta in vendita, cessione, distribuzio-
ne, procura, passaggio in transito, commercio e consegna per qualunque scopo.
In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all’interno o nelle immediate vici-
nanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’arti-
colo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della
pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pub-
blici esercizi specificamente individuati.
(15) A partire dall’entrata in vigore del d.l. 130/2020. La versione precedente del decreto preve-
deva invece la necessità di una condanna definitiva o comunque confermata in appello.
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