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DOTTRINA
Essa affonda le radici nella conoscenza mediatica, una informazione
deformata dalla lente dei mass media con la ineluttabile conseguenza che il bro-
cardo nullum iudicium sine scientia finisce con l’essere spazzato via dalla raffica di
clamores diffusi tra la collettività. L’opinione popolare non può che essere scar-
samente attendibile per due ragioni di fondo: in primis, per l’ inadeguatezza dei
mezzi e, in secundis, per la bassa qualità dell’informazione. Siamo dinanzi a scor-
ciatoie conoscitive a cui l’individuo ricorre, talvolta inconsciamente, per colma-
re quelle che in realtà sono ineluttabili crepe informative. In più, pacificamente
ciascuno tende ad attribuire credibilità ad una ricostruzione ricorrendo alla euri-
stica della cosiddetta “disponibilità in memoria” , meccanismo con cui si attri-
(6)
buisce ad una ricostruzione un credito direttamente proporzionale alla facilità
con cui si recupera il ricordo di eventi simili custoditi nella memoria stessa; altre
volte, invece, si ricorre all’euristica della “rappresentatività” che fa capo alla
somiglianza che taluni eventi hanno tra loro. Ciò crea inevitabilmente degli
errori ricorrenti come quello di confondere la probabilità che un risultato si
verifichi a partire da un’ipotesi vera, con la probabilità che un’ipotesi sia vera
alla luce del verificarsi di un evento .
(7)
Siamo dunque predisposti ad associazioni basate sulla verosimiglianza e
connotate da un elevato margine di fallacità. In tale contesto, il giudice stesso,
per quanto istituzionalmente depositario di una conoscenza processuale ten-
dente ad una ricostruzione corretta dei fatti, può non essere immune alle logi-
che sopra descritte, dovendosi, pertanto, rinnegare ogni forma di immunità pre-
sunta, legata al solo habitus professionale indossato.
Oggi, ogni caso mediatico, specialmente se riguarda di delitti di sangue,
presenta una costante: ad un certo punto, nell’immaginario collettivo creato dai
media, i pettegolezzi assumono dignità di prova. Questi gli effetti del “populi-
smo giudiziario”; si tratta di un fenomeno che ricorre «tutte le volte in cui un magi-
strato pretende di assumere un ruolo di autentico rappresentante o interprete dei reali interessi
e delle aspettative di giustizia del popolo […] al di là della mediazione formale della legge;
pretendendo quindi di ricevere la legittimazione al proprio operato direttamente dal “consenso
popolare” anziché dalla Costituzione e dalla legge» .
(8)
Sono, dunque, indagini condotte sotto i riflettori della “popolarità” in cui
sembra che l’unico fine sia diventato quello di dare una parvenza di sicurezza ai
cittadini che chiedono giustizia; una giustizia che, alcune volte, finisce per tra-
sformarsi nella più grande delle ingiustizie.
(6) O. DI GIOVINE, Chi ha paura delle neuroscienze?, Archivio Penale, 2011, n. 3.
(7) C. CONTI, La verità processuale nell’era “Post Franzese”.
(8) G. FIANDACA, Populismo Politico e Populismo Giudiziario.
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