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DOTTRINA



                  Essa  affonda  le  radici  nella  conoscenza  mediatica,  una  informazione
             deformata dalla lente dei mass media con la ineluttabile conseguenza che il bro-
             cardo nullum iudicium sine scientia finisce con l’essere spazzato via dalla raffica di
             clamores diffusi tra la collettività. L’opinione popolare non può che essere scar-
             samente attendibile per due ragioni di fondo: in primis, per l’ inadeguatezza dei
             mezzi e, in secundis, per la bassa qualità dell’informazione. Siamo dinanzi a scor-
             ciatoie conoscitive a cui l’individuo ricorre, talvolta inconsciamente, per colma-
             re quelle che in realtà sono ineluttabili crepe informative. In più, pacificamente
             ciascuno tende ad attribuire credibilità ad una ricostruzione ricorrendo alla euri-
             stica della cosiddetta “disponibilità in memoria” , meccanismo con cui si attri-
                                                           (6)
             buisce ad una ricostruzione un credito direttamente proporzionale alla facilità
             con cui si recupera il ricordo di eventi simili custoditi nella memoria stessa; altre
             volte,  invece,  si  ricorre  all’euristica  della  “rappresentatività”  che  fa  capo  alla
             somiglianza  che  taluni  eventi  hanno  tra  loro.  Ciò  crea  inevitabilmente  degli
             errori ricorrenti come quello di confondere la probabilità che un risultato si
             verifichi a partire da un’ipotesi vera, con la probabilità che un’ipotesi sia vera
             alla luce del verificarsi di un evento .
                                               (7)
                  Siamo dunque predisposti ad associazioni basate sulla verosimiglianza e
             connotate da un elevato margine di fallacità. In tale contesto, il giudice stesso,
             per quanto istituzionalmente depositario di una conoscenza processuale ten-
             dente ad una ricostruzione corretta dei fatti, può non essere immune alle logi-
             che sopra descritte, dovendosi, pertanto, rinnegare ogni forma di immunità pre-
             sunta, legata al solo habitus professionale indossato.
                  Oggi, ogni caso mediatico, specialmente se riguarda di delitti di sangue,
             presenta una costante: ad un certo punto, nell’immaginario collettivo creato dai
             media, i pettegolezzi assumono dignità di prova. Questi gli effetti del “populi-
             smo giudiziario”; si tratta di un fenomeno che ricorre «tutte le volte in cui un magi-
             strato pretende di assumere un ruolo di autentico rappresentante o interprete dei reali interessi
             e delle aspettative di giustizia del popolo […] al di là della mediazione formale della legge;
             pretendendo quindi di ricevere la legittimazione al proprio operato direttamente dal “consenso
             popolare” anziché dalla Costituzione e dalla legge» .
                                                       (8)
                  Sono, dunque, indagini condotte sotto i riflettori della “popolarità” in cui
             sembra che l’unico fine sia diventato quello di dare una parvenza di sicurezza ai
             cittadini che chiedono giustizia; una giustizia che, alcune volte, finisce per tra-
             sformarsi nella più grande delle ingiustizie.

             (6)  O. DI GIOVINE, Chi ha paura delle neuroscienze?, Archivio Penale, 2011, n. 3.
             (7)  C. CONTI, La verità processuale nell’era “Post Franzese”.
             (8)  G. FIANDACA, Populismo Politico e Populismo Giudiziario.

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