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STUDI MILITARI
Peraltro, più in generale, già in precedenza, con la sentenza n. 278/1990,
la Consulta aveva rimarcato la natura specializzante del rapporto gerarchico
militare rispetto al disvalore espresso dai reati commessi contro pubblici uffi-
ciali. In particolare la Corte aveva evidenziato la diversa ratio sottesa alle diffe-
renti disposizioni normative.
Oltre a ciò, non pare secondario sottolineare le oscillazioni che hanno
caratterizzato l’attività legislativa in tema di rilevanza penale dell’oltraggio
(esclusa nel 1999 e ripristinata nel 2009); oscillazioni evidentemente condizio-
nate dalle ondivaghe evoluzioni della considerazione in cui erano tenute, nella
coscienza sociale della collettività, il prestigio e la dignità del pubblico ufficiale
nei rapporti con il cittadino. Trattasi di un fenomeno che non ha interessato in
alcun modo la sensibilità dell’ordinamento verso le esigenze di tutela dell’ordi-
ne pubblico militare e del rapporto gerarchico. Ciò comporta la possibilità di
esprimere un giudizio di ragionevolezza, valido anche allo stato attuale della
normativa, nel caso in cui la diversità di trattamento tra le ipotesi militari e quel-
le comuni scaturisca da una sensibile prevalenza della tutela del bene giudico
del servizio e della disciplina militare rispetto alla generica tutela del pubblico
ufficiale.
Le ricadute concrete delle considerazioni sin qui svolte appaiono partico-
larmente significative non solo ai fini della qualificazione giuridica dei fatti ille-
citi di cui qui ci si occupa e della conseguente attribuzione della giurisdizione al
giudice ordinario o a quello militare, ma anche per stabilire se sia ragionevole
l’attuale regime di applicabilità della causa di non punibilità di cui all’articolo
131-bis c.p., ammessa per i reati di insubordinazione e abuso di autorità, anche
se in ipotesi commessi contro militari che rivestano una delle qualifiche indicate
nel secondo comma dell’articolo 131-bis c.p. (si pensi, ad esempio, alle condotte
collegate ad attività di polizia giudiziaria militare o di controllo della circolazio-
ne stradale o di ordine pubblico) ma esclusa per i reati comuni di cui agli articoli
336, 337 e 341-bis c.p. commessi nelle stesse circostanze.
Evidente che il parametro della ragionevolezza, risulta appannato dalla
minore valenza che il sistema attribuisce alle esigenze di tutela legate ai caratteri
speciali della militarità, soprattutto ove si consideri che, come già osservato, la
giurisprudenza di legittimità e quella di merito prevalenti, paiono orientate a
risolvere il rapporto tra fattispecie comuni e militari di cui trattasi sulla base del
meccanismo del concorso apparente di norme, con conseguente configurabilità
della sola fattispecie che presenti quei caratteri di più pregnante specialità che la
Suprema Corte in vari casi ha ritenuto di individuare nello status militare dei
soggetti attivo e passivo del reato e nella specificità del bene tutelato ossia la
disciplina militare (per tutte, cfr., Cass. Sez. Prima, 2 ottobre 1986, n. 3148).
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