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STUDI MILITARI



                  La finalità del Protocollo di intesa è quella di predisporre indicazioni per
             l’applicazione della disciplina in questione, di informare l’imputato delle moda-
             lità di accesso alla messa alla prova, ma anche di delineare una prassi applicabile
             sull’intero territorio sul quale si estende la giurisdizione del tribunale militare.
                  La concreta utilizzabilità di tale istituto richiede la disponibilità dell’ente
             presso il quale il lavoro di pubblica utilità sarà svolto.
                  Considerata la applicabilità di tale istituto anche innanzi ai tribunali militari
             appare  opportuno,  tenuto  conto  della  specialità  della  giurisdizione  militare,
             nonché della professionalità dei militari, individuare “enti militari” o associazio-
             ni presso cui il militare, in alternativa agli enti già individuati a seguito di con-
             venzioni stipulate dal Ministero della giustizia o dai tribunali ordinari, potrà
             chiedere di prestare assistenza a categorie (anche famiglie di militari o altro) o
             svolgere servizi comunque a favore della collettività.
                  A tal fine occorrerebbe prevedere la possibilità di stipulare convenzioni
             con enti/associazioni militari in virtù delle quali regolamentare la presenza degli
             imputati e la loro attività.


             3.  Il difficile rapporto tra i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p.
               e  i  reati  militari  di  insubordinazione:  la  possibile  irragionevolezza
               della  mancata  esclusione  anche  di  questi  ultimi  dall’applicabilità
               dell’articolo 131-bis c.p.
                  Come detto, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge 21
             ottobre 2020, n. 130, è stata espressamente esclusa la possibilità di applicare
             l’articolo 131-bis per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p., quando il
             fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o
             di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni
             e per il reato di cui all’articolo 343 c.p.
                  Tale  specifica  esclusione  pone  ancora  una  volta  questioni  attinenti  alla
             disciplina applicabile alle fattispecie previste dal Codice militare la cui struttura
             ricalca, pur contenendo specifici elementi specializzanti, quella dei predetti reati
             comuni.
                  Il riferimento riguarda, come è intuitivo, la qualificazione giuridica da attri-
             buire  a  quei  fatti  che  presentano  elementi  comuni  da  un  lato  alla  violenza,
             minaccia o oltraggio a pubblico ufficiale e, dall’altro, alle ipotesi di insubordina-
             zione di cui agli articoli 186 e seguenti c.p.m.p. (ma anche, in alcuni casi, di
             abuso di autorità di cui agli articoli 195 e seguenti c.p.m.p.) problema che, a
             causa della sua complessità, è stato oggetto di specifica attenzione sia da parte
             della dottrina sia della giurisprudenza.


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