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STUDI MILITARI
La finalità del Protocollo di intesa è quella di predisporre indicazioni per
l’applicazione della disciplina in questione, di informare l’imputato delle moda-
lità di accesso alla messa alla prova, ma anche di delineare una prassi applicabile
sull’intero territorio sul quale si estende la giurisdizione del tribunale militare.
La concreta utilizzabilità di tale istituto richiede la disponibilità dell’ente
presso il quale il lavoro di pubblica utilità sarà svolto.
Considerata la applicabilità di tale istituto anche innanzi ai tribunali militari
appare opportuno, tenuto conto della specialità della giurisdizione militare,
nonché della professionalità dei militari, individuare “enti militari” o associazio-
ni presso cui il militare, in alternativa agli enti già individuati a seguito di con-
venzioni stipulate dal Ministero della giustizia o dai tribunali ordinari, potrà
chiedere di prestare assistenza a categorie (anche famiglie di militari o altro) o
svolgere servizi comunque a favore della collettività.
A tal fine occorrerebbe prevedere la possibilità di stipulare convenzioni
con enti/associazioni militari in virtù delle quali regolamentare la presenza degli
imputati e la loro attività.
3. Il difficile rapporto tra i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p.
e i reati militari di insubordinazione: la possibile irragionevolezza
della mancata esclusione anche di questi ultimi dall’applicabilità
dell’articolo 131-bis c.p.
Come detto, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge 21
ottobre 2020, n. 130, è stata espressamente esclusa la possibilità di applicare
l’articolo 131-bis per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p., quando il
fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o
di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni
e per il reato di cui all’articolo 343 c.p.
Tale specifica esclusione pone ancora una volta questioni attinenti alla
disciplina applicabile alle fattispecie previste dal Codice militare la cui struttura
ricalca, pur contenendo specifici elementi specializzanti, quella dei predetti reati
comuni.
Il riferimento riguarda, come è intuitivo, la qualificazione giuridica da attri-
buire a quei fatti che presentano elementi comuni da un lato alla violenza,
minaccia o oltraggio a pubblico ufficiale e, dall’altro, alle ipotesi di insubordina-
zione di cui agli articoli 186 e seguenti c.p.m.p. (ma anche, in alcuni casi, di
abuso di autorità di cui agli articoli 195 e seguenti c.p.m.p.) problema che, a
causa della sua complessità, è stato oggetto di specifica attenzione sia da parte
della dottrina sia della giurisprudenza.
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