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STUDI MILITARI



                  La legge 28 aprile 2014, n. 67 delegava al Governo la facoltà di adottare
             uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema sanzionatorio in materia
             di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa
             alla prova. Si fissavano, tra i vari principi, anche i seguenti:
                  ➢ prevedere che le pene principali siano l’ergastolo;
                  ➢ la reclusione;
                  ➢ la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare;
                  ➢ la multa e l’ammenda;
                  escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria
             o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti
             la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza
             pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e ade-
             guando la relativa normativa processuale penale.
                  L’obiettivo era di predisporre una riforma strutturata del sistema sanzio-
             natorio  che,  in  modo  ancor  più  concreto,  qualificasse  l’intervento  punitivo
             come congruo e proporzionale.
                  L’articolo 131-bis c.p. introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, va quindi
             interpretato in chiave sistematica secondo il contesto e i criteri della legge dele-
             ga e applicato in relazione alle condotte sanzionate nei termini previsti.
                  La finalità della legge e la chiara lettera della norma, che richiama reati
             puniti con la pena “detentiva” senza specificarne la tipologia (così come è stato
             fatto in materia di messa alla prova), non consente di avere dubbi in merito alla
             applicabilità della disciplina anche per i reati militari puniti con reclusione militare
             non superiore nel massimo a cinque anni. Ciò anche in virtù di quanto previsto
             dall’articolo 23 c.p.m.p. che ricomprende nelle pene detentive anche la reclusio-
             ne militare (in tal senso si è espressa chiaramente la Suprema Corte, Sez. Prima,
             20 giugno 2017, n. 30694).
                  Per quanto attiene lo specifico settore penale militare, tuttavia, si può affer-
             mare che l’applicazione di tale disposizione normativa deve presupporre un’ana-
             lisi particolarmente attenta, che tenga conto di tutti i profili del singolo caso
             concreto, così da fondare la rinuncia punitiva da parte dello Stato sulla base di
             una effettiva tenuità del danno, che tenga conto soprattutto dei particolari valori
             tutelati dalle speciali fattispecie penali militari, poste a tutela di beni-interessi rile-
             vanti e riconducibili al regolare svolgimento del servizio, alla tutela del rapporto
             gerarchico o comunque al corretto andamento delle attività delle Forze armate.
                  A nostro avviso, quindi, proprio la natura particolare dei beni-interessi
             tutelati  impone  al  giudice  militare  una  maggiore  cautela  nella  comparazione
             degli interessi contrapposti e quindi nella valutazione dell’effettiva intensità o
             tenuità del fatto.


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