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LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO
Va anche evidenziato che il proscioglimento per particolare tenuità del
fatto presuppone un giudizio di sussistenza del reato in tutti i suoi elementi
costitutivi, a cui, per la ridottissima lesività del fatto, non segue la sanzione
penale ma, potenzialmente, solo quella disciplinare, che assume comunque per
il militare una notevole rilevanza. Al giudice, quindi, è rimesso anche questo
ulteriore elemento di valutazione. Volendo richiamare alcuni concreti casi di
applicazione dell’istituto, si possono ricordare una disobbedienza ad un ordine
che non aveva causato pregiudizio alla pronta operatività ed efficienza del
reparto militare e un allontanamento dal posto di servizio in violazione della
consegna durato cinque minuti senza che ciò avesse arrecato disservizi.
Diversamente si è negata la tenuità del fatto nel caso di sottrazione di
energia elettrica da parte del comandante di una Stazione in considerazione
dell’uso del mezzo fraudolento, essendo tale condotta in evidente contrasto con
i doveri del militare.
Tutto ciò a dimostrazione che non si può prescindere, nel caso concreto,
da una completa analisi di tutti gli indicatori normativamente previsti, congiun-
tamente a quelle che sono le finalità e la ratio delle fattispecie penali militari.
Tale tipo di approccio “attento” è stato avallato ripetutamente dalla
Suprema Corte che, relativamente ai reati militari, ha più volte ribadito la neces-
sità di una attenta analisi della condotta, delle conseguenze del reato, del grado
della colpevolezza ma anche di un giudizio che bilanci prudentemente tutti gli
indicatori in relazione alle particolari esigenze garantite nel contesto e nelle rela-
zioni oggetto di valutazione (tra le altre, cfr., Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2016,
n. 13681).
Molto più ampia è nel processo penale militare l’applicazione della
sospensione per messa alla prova scelta anche per l’insussistenza di effetti che
l’esito di tale procedura produce sulla carriera del militare.
Tale istituto, inserito solo nel codice penale, risulta senza alcun dubbio
applicabile anche nel caso di violazioni del codice penale militare di pace. Ciò
si afferma, oltre che per il principio di complementarietà esistente tra codice
penale comune e militare e per la natura sicuramente premiale dello stesso,
anche per il chiaro tenore letterale della norma.
In essa, infatti, come detto, ai fini della applicabilità, si fa specifico riferi-
mento a reati puniti con pena detentiva, senza alcuna distinzione quindi tra
reclusione e reclusione militare.
Orbene, su tali premesse, il Tribunale militare di Roma e quello di Verona
hanno stipulato appositi Protocolli per l’applicazione della sospensione del pro-
cesso per messa alla prova con l’Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) e le
Camere penali.
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