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LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA
                  SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO



                     Va anche evidenziato che il proscioglimento per particolare tenuità del
               fatto presuppone un giudizio di sussistenza del reato in tutti i suoi elementi
               costitutivi,  a  cui,  per  la  ridottissima  lesività  del  fatto,  non  segue  la  sanzione
               penale ma, potenzialmente, solo quella disciplinare, che assume comunque per
               il militare una notevole rilevanza. Al giudice, quindi, è rimesso anche questo
               ulteriore elemento di valutazione. Volendo richiamare alcuni concreti casi di
               applicazione dell’istituto, si possono ricordare una disobbedienza ad un ordine
               che  non  aveva  causato  pregiudizio  alla  pronta  operatività  ed  efficienza  del
               reparto militare e un allontanamento dal posto di servizio in violazione della
               consegna durato cinque minuti senza che ciò avesse arrecato disservizi.
                     Diversamente si è negata la tenuità del fatto nel caso di sottrazione di
               energia elettrica da parte del comandante di una Stazione in considerazione
               dell’uso del mezzo fraudolento, essendo tale condotta in evidente contrasto con
               i doveri del militare.
                     Tutto ciò a dimostrazione che non si può prescindere, nel caso concreto,
               da una completa analisi di tutti gli indicatori normativamente previsti, congiun-
               tamente a quelle che sono le finalità e la ratio delle fattispecie penali militari.
                     Tale  tipo  di  approccio  “attento”  è  stato  avallato  ripetutamente  dalla
               Suprema Corte che, relativamente ai reati militari, ha più volte ribadito la neces-
               sità di una attenta analisi della condotta, delle conseguenze del reato, del grado
               della colpevolezza ma anche di un giudizio che bilanci prudentemente tutti gli
               indicatori in relazione alle particolari esigenze garantite nel contesto e nelle rela-
               zioni oggetto di valutazione (tra le altre, cfr., Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2016,
               n. 13681).
                     Molto  più  ampia  è  nel  processo  penale  militare  l’applicazione  della
               sospensione per messa alla prova scelta anche per l’insussistenza di effetti che
               l’esito di tale procedura produce sulla carriera del militare.
                     Tale istituto, inserito solo nel codice penale, risulta senza alcun dubbio
               applicabile anche nel caso di violazioni del codice penale militare di pace. Ciò
               si afferma, oltre che per il principio di complementarietà esistente tra codice
               penale  comune  e  militare  e  per  la  natura  sicuramente  premiale  dello  stesso,
               anche per il chiaro tenore letterale della norma.
                     In essa, infatti, come detto, ai fini della applicabilità, si fa specifico riferi-
               mento a reati puniti con pena detentiva, senza alcuna distinzione quindi tra
               reclusione e reclusione militare.
                     Orbene, su tali premesse, il Tribunale militare di Roma e quello di Verona
               hanno stipulato appositi Protocolli per l’applicazione della sospensione del pro-
               cesso per messa alla prova con l’Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) e le
               Camere penali.


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