Page 225 - Rassegna 2021-1
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LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA
                  SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO



                     Si tratta, tuttavia, di un orientamento che soffre ancora di rilevanti incer-
               tezze. Recentemente, ad esempio, a seguito di un conflitto di giurisdizione tra il
               giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma, ove era
               contestato il reato di cui all’articolo 195 c.p.m.p., e il giudice monocratico di
               Pescara, ove per gli stessi fatti si procedeva per violazione dell’articolo 337 e
               341-bis c.p., la Cassazione, Sez. Prima, con la sentenza n. 51970/2019, è tornata
               sull’argomento, giungendo a conclusioni difformi rispetto a quelle che appari-
               vano ormai consolidate e ritenendo la sussistenza di una ipotesi di concorso
               formale di reati. Sul punto, il Collegio non aveva rilevato alcun dubbio sulla
               medesimezza del fatto e sulla correttezza delle contestazioni sia in sede penale
               militare sia ordinaria: l’imputato, militare, si era rivolto a colleghi che lo avevano
               fermato per controlli, dopo essersi qualificato, con espressioni offensive, mina-
               torie e con comportamenti violenti.
                     La Corte, però, escludendo la sussistenza di un concorso apparente di
               norme e affermando la coesistenza delle fattispecie comuni con quelle milita-
               ri, aveva evidenziato la maggior gravità delle prime con conseguente ricono-
               scimento, ai sensi dell’articolo 13 c.p.p., della giurisdizione su tutti i reati del
               solo giudice ordinario. Nella motivazione la Corte ha richiamato quanto già
               in precedenza affermato con la decisione a Sezioni Unite del 23 giugno 2016,
               n. 18621 (in cui la Corte aveva ugualmente risolto il conflitto a favore del giu-
               dice ordinario) senza però avvedersi che le situazioni oggetto delle due sentenze
               citate erano sostanzialmente diverse.
                     Nel caso esaminato dalle SS.UU. nel 2016, il giudice militare aveva proce-
               duto per il solo reato di cui all’articolo 146 c.p.m.p. (Minaccia a un inferiore per
               costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri) mentre il giudice ordinario
               aveva contestato sia il reato di cui agli articoli 336 c.p. (Violenza o minaccia a
               un  pubblico  ufficiale)  sia  il  reato  di  cui  all’articolo  266,  commi  1  e  2,  c.p.
               (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi, aggravato dall’aver commesso il
               fatto pubblicamente). Pertanto la Corte, nel regolare la questione di giurisdizio-
               ne, si era dovuta esprimere non solo sul rapporto tra l’articolo 146 c.p.m.p. e
               l’articolo 336 c.p. (riconducibile al concorso apparente di norme e, peraltro,
               puniti entrambi con la stessa pena) ma anche sulla connessione con il reato
               comune di cui all’articolo 266, commi 1 e 2, c.p., punito in modo più grave e
               correlato ad una condotta istigatoria che non era stata oggetto di contestazione
               da parte del Pubblico Ministero militare.
                     La Corte a Sezioni Unite, quindi, in applicazione dell’articolo 13 c.p.p.,
               aveva avuto ampio margine per configurare correttamente il concorso formale
               con il reato di cui all’articolo 266 c.p., e riconoscere la giurisdizione del giudice
               ordinario titolare della cognizione sul reato punito più gravemente.


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