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LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO
Si tratta, tuttavia, di un orientamento che soffre ancora di rilevanti incer-
tezze. Recentemente, ad esempio, a seguito di un conflitto di giurisdizione tra il
giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma, ove era
contestato il reato di cui all’articolo 195 c.p.m.p., e il giudice monocratico di
Pescara, ove per gli stessi fatti si procedeva per violazione dell’articolo 337 e
341-bis c.p., la Cassazione, Sez. Prima, con la sentenza n. 51970/2019, è tornata
sull’argomento, giungendo a conclusioni difformi rispetto a quelle che appari-
vano ormai consolidate e ritenendo la sussistenza di una ipotesi di concorso
formale di reati. Sul punto, il Collegio non aveva rilevato alcun dubbio sulla
medesimezza del fatto e sulla correttezza delle contestazioni sia in sede penale
militare sia ordinaria: l’imputato, militare, si era rivolto a colleghi che lo avevano
fermato per controlli, dopo essersi qualificato, con espressioni offensive, mina-
torie e con comportamenti violenti.
La Corte, però, escludendo la sussistenza di un concorso apparente di
norme e affermando la coesistenza delle fattispecie comuni con quelle milita-
ri, aveva evidenziato la maggior gravità delle prime con conseguente ricono-
scimento, ai sensi dell’articolo 13 c.p.p., della giurisdizione su tutti i reati del
solo giudice ordinario. Nella motivazione la Corte ha richiamato quanto già
in precedenza affermato con la decisione a Sezioni Unite del 23 giugno 2016,
n. 18621 (in cui la Corte aveva ugualmente risolto il conflitto a favore del giu-
dice ordinario) senza però avvedersi che le situazioni oggetto delle due sentenze
citate erano sostanzialmente diverse.
Nel caso esaminato dalle SS.UU. nel 2016, il giudice militare aveva proce-
duto per il solo reato di cui all’articolo 146 c.p.m.p. (Minaccia a un inferiore per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri) mentre il giudice ordinario
aveva contestato sia il reato di cui agli articoli 336 c.p. (Violenza o minaccia a
un pubblico ufficiale) sia il reato di cui all’articolo 266, commi 1 e 2, c.p.
(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi, aggravato dall’aver commesso il
fatto pubblicamente). Pertanto la Corte, nel regolare la questione di giurisdizio-
ne, si era dovuta esprimere non solo sul rapporto tra l’articolo 146 c.p.m.p. e
l’articolo 336 c.p. (riconducibile al concorso apparente di norme e, peraltro,
puniti entrambi con la stessa pena) ma anche sulla connessione con il reato
comune di cui all’articolo 266, commi 1 e 2, c.p., punito in modo più grave e
correlato ad una condotta istigatoria che non era stata oggetto di contestazione
da parte del Pubblico Ministero militare.
La Corte a Sezioni Unite, quindi, in applicazione dell’articolo 13 c.p.p.,
aveva avuto ampio margine per configurare correttamente il concorso formale
con il reato di cui all’articolo 266 c.p., e riconoscere la giurisdizione del giudice
ordinario titolare della cognizione sul reato punito più gravemente.
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