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STUDI MILITARI



                  Diversamente,  nel  caso  di  conflitto  esaminato  dalla  Prima  Sezione  nel
             2019, la Corte era stata chiamata a valutare il rapporto tra fattispecie comuni e
             militari che, alla luce della medesimezza del fatto e in considerazione dei prece-
             denti giurisprudenziali, poteva e doveva essere risolto applicando, nel concorso
             apparente di norme, il criterio della specialità e non i principi che regolano la
             connessione tra reati.
                  Quanto sin qui osservato suscita, inevitabilmente, l’auspicio che le men-
             zionate incertezze giurisprudenziali siano superate, in prima battuta, grazie ad
             una più convinta applicazione del criterio di specialità, che valorizzi la qualità
             del soggetto agente e del destinatario della sua condotta e, in via strutturale,
             mediante il più volte invocato e non più rinviabile intervento legislativo, che
             porti a disegnare una più chiara e coerente linea di demarcazione tra il reato
             comune e quello militare.
                  Non va dimenticato, in proposito, che la stessa Corte costituzionale, con
             la sentenza n. 188 del 1996, nel procedere alla verifica della conformità ai prin-
             cipi costituzionali di alcune disparità esistenti in materia di provvedimenti de
             libertate, ha demandato al legislatore l’apprezzamento necessario per includere
             eventualmente il reato militare (nel caso di specie si trattava dell’insubordinazio-
             ne con violenza) fra quelli per i quali è consentito l’arresto in flagranza fuori
             dalle condizioni generali stabilite dall’articolo 381, comma 1, c.p.p., con ciò rite-
             nendo non irragionevole in assoluto una diversità di disciplina tra reati comuni
             e reati militari, anche quando le rispettive fattispecie si attaglino al medesimo
             fatto, differenziandosi tra di loro solo in ragione di specifici elementi specializ-
             zanti.
                  Significativa, però, la chiosa finale della citata sentenza del Giudice delle
             leggi, che si esprimeva nei seguenti termini: “La riforma dei codici militari in
             conformità ai principii della Costituzione repubblicana è impegno che da trop-
             po tempo ormai grava, insoddisfatto, sugli organi legislativi. Questa Corte ritie-
             ne di dover indirizzare ad essi un nuovo, pressante invito a provvedere, anche
             prendendo spunto dai problemi applicativi di cui le presenti questioni di costi-
             tuzionalità, sollevate da giudici militari, sono ulteriore testimonianza”.













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