Page 223 - Rassegna 2021-1
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LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA
                  SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO



                     Sul punto, premesso che i profili di incertezza derivano prevalentemente
               dalla frequente sovrapponibilità della qualifica di pubblico ufficiale a quella di
               militare in servizio, è possibile osservare, con specifico riguardo alle particolari
               questioni, qui considerate, attinenti all’applicazione dell’articolo 131-bis c.p., che
               tale sovrapposizione può sovente verificarsi anche tra la qualità di militare e
               quelle particolari posizioni funzionali che, se rivestite dalla persona offesa dal
               reato, precludono l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’arti-
               colo 131-bis c.p. Pertanto, ogniqualvolta sussista la qualità militare dei soggetti
               attivo e passivo di un reato, la cui condotta configuri ipotesi di resistenza o
               oltraggio, sarà indispensabile verificare se il fatto vada qualificato alla stregua
               dei corrispondenti reati comuni ovvero se, anche alla luce dei noti criteri di
               applicabilità previsti dall’articolo 199 c.p.m.p., prevalgano le speciali figure di
               reato militare sotto la specie dell’insubordinazione o dell’abuso di autorità. Tale
               verifica, inoltre, nel caso in cui il soggetto passivo sia anche un ufficiale o agente
               di pubblica sicurezza o un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio
               delle proprie funzioni, comporterà anche determinanti ricadute sulla possibilità
               di dichiarare, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, l’estinzione
               del reato per tenuità del fatto.
                     La Suprema Corte di cassazione in alcune decisioni sul tema, invero data-
               te, aveva ritenuto configurabile un concorso formale tra i reati (cfr., Cass., Sez.
               Un., 30 maggio 1959, n. 11, Majer), con conseguente coesistenza sia del reato
               comune sia di quello militare. Successivamente, invece, è divenuto via via pre-
               valente un diverso orientamento, secondo cui il fenomeno va inquadrato nel-
               l’ambito di un concorso apparente di norme (cfr., Cass., Sez. Un., 29 ottobre
               1966, Passaro; Cass., Sez. Prima, 7 luglio 1984, Alagia; Cass., Sez. Prima, 19
               dicembre 1984, Maritati), con conseguente perfezionamento di un unico reato,
               individuabile in quello che presenta maggiori elementi di specialità.
                     La complessità delle questioni poste di volta in volta all’attenzione dell’in-
               terprete, già a seguito dell’abrogazione dell’articolo 341 c.p., che puniva l’ol-
               traggio a pubblico ufficiale, con legge 25 giugno 1999, n. 205 (poi reintrodotto
               con l’articolo 341-bis c.p. seppure con qualche variazione dalla legge 15 luglio
               2009, n. 94) aveva comportato anche un intervento della Corte costituzionale
               la quale, con l’ordinanza n. 367/2001, nel decidere una questione di legittimità
               costituzionale concernente gli articoli 189 e 199 c.p.m.p., sollevata per viola-
               zione dell’articolo 3 della Costituzione, si era espressa rimettendo comunque
               al Giudice del caso concreto l’interpretazione corretta delle norme e l’effettiva
               applicabilità  delle  disposizioni  penali  militari,  con  riguardo  alla  sussistenza
               dell’elemento specializzante rappresentato dalle cause non estranee al servizio
               e alla disciplina.


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