Page 219 - Rassegna 2021-1
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LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E LA
                  SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO



                     Successivamente, sulla spinta di valutazioni politiche orientate a valorizza-
               re le tematiche dell’ordine pubblico e della sicurezza, il legislatore, con l’articolo
               16, comma 1, lett. b), della legge 8 agosto 2019, n. 77 (che ha convertito con
               modifiche il decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 “decreto sicurezza bis”), è
               intervenuto sull’articolo 131-bis c.p. In particolare la preclusione riguardava i
               delitti puniti con pena nel massimo superiore a due anni e sei mesi di reclusione
               commessi in occasione di manifestazioni sportive e i casi di cui agli articoli 336,
               337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale
               nell’esercizio delle proprie funzioni.
                     A seguito di ulteriori critiche mosse a tali disposizioni, sotto il profilo della
               loro compatibilità costituzionale, il legislatore, pur mantenendo fermo il mec-
               canismo  di  esclusione  per  singole  fattispecie,  è  ulteriormente  intervenuto
               disponendo una contrazione delle limitazioni previste per i reati di cui agli arti-
               coli 336, 337 e 341-bis c.p. alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nei con-
               fronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di
               polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’ar-
               ticolo 343 c.p. (oltraggio a un magistrato in udienza).
                     Nelle more di quest’ultima ulteriore novella, era stata sollevata questione
               di legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo della sua ragionevolez-
               za, essendo la preclusione alla sua applicabilità collegata unicamente al titolo del
               reato  e  non  alle  concrete  modalità  del  fatto,  con  conseguente  possibilità  di
               determinare l’inflizione di una pena ingiustificata.
                     Con la sentenza n. 30, depositata il 5 marzo 2021, la Corte costituzionale
               ha preliminarmente ritenuto di potersi esprimere sulla questione, nonostante
               l’evoluzione normativa intervenuta in corso di giudizio, ritenendo che la nuova
               disposizione non avesse alterato la norma quanto alla parte oggetto della cen-
               sura e che permanevano attuali le valutazioni del rimettente sulla rilevanza e
               non manifesta infondatezza della questione stessa.
                     Nel merito, i dubbi di costituzionalità sollevati dai giudici rimettenti sono
               stati ritenuti insussistenti dalla Corte, che ha affermato la non manifesta irragio-
               nevolezza  della  scelta  legislativa,  poiché  essa  corrisponde  “all’individuazione
               discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale
               protezione”.


               2. La  concreta  applicazione  degli  istituti  nell’ambito  della  giustizia
                  militare
                     Entrambi gli istituti, nonostante non vi siano specifici riferimenti, sono
               applicabili anche nel caso di reati militari.


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