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STUDI MILITARI



                  Il primo di essi, non totalmente sconosciuto all’ordinamento in quanto già
             presente nel processo minorile, fu varato con la legge 28 aprile 2014, n. 67,
             mediante l’introduzione nel codice penale dell’articolo 168-bis, e consiste nella
             sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e successiva
             estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.
                  La  sua  applicabilità  è  legata  al  parametro  oggettivo  della  pena  edittale
             pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiun-
             ta o alternativa alla pena pecuniaria, con estensione ai delitti indicati dal comma
             2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, comprendenti, tra l’altro, i
             reati di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale di cui agli articoli 336
             e 337 c.p.
                  Il secondo istituto, disciplinato dall’articolo 131-bis c.p., introdotto con il
             D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, su cui si incentrerà maggiormente la nostra atten-
             zione, consiste nella esclusione della punibilità per i reati “puniti con pena deten-
             tiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola
             o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l’esi-
             guità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma,
             l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
                  Il legislatore, nella originaria formulazione della norma, aveva provveduto
             a catalogare una serie di circostanze ostative, stabilendo al secondo comma del-
             l’articolo 132-bis, che: “L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai
             sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con
             crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profit-
             tato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età
             della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate,
             quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.
                  La prima formulazione dalla norma aveva prodotto contrasti interpretativi
             in relazione alla individuazione dei parametri di riferimento ai fini della possi-
             bilità, per alcune tipologie di reato, di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
             La questione, portata all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazio-
             ne , è stata risolta in senso favorevole all’applicabilità dell’istituto a ogni reato
               (1)
             che rientri nei confini indicati dalla norma, nella considerazione che per ogni
             fattispecie è possibile, una volta verificata la sussistenza dei suoi elementi costi-
             tutivi e della concreta offensività della condotta, valutarne il livello di gravità
             sulla  base  di  una  valutazione  complessa  che  attiene  all’insieme  degli  aspetti
             peculiari del fatto, con riguardo agli elementi individuati dal legislatore nelle
             modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo, in relazione al
             disposto dell’articolo 133 c.p.

             (1)  Cass. SS.UU., 25 febbraio 2016, n. 13681.

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