Page 187 - Rassegna 2021-1
P. 187

IL CONCETTO DI GRAVITÀ NEL SISTEMA DISCIPLINARE



                     Ad abundantiam, giova evidenziare che in molte ipotesi lo stesso art. 751
               afferma che il provvedimento massimo di Corpo potrà essere adottato solo per
               abituale o reiterata violazione, con ciò presupponendo l’esistenza di un prece-
               dente provvedimento ablatorio dal medesimo tenore.
                     Il discrimine tra sanzione disciplinare di Stato e di Corpo è ulteriormente
               disciplinato all’interno della Guida tecnica “Procedure disciplinari”, ed. 2019,
               pagg. 12-13. I parametri indicati nella circolare sono:
                     ➢ la sanzione di Corpo può legittimamente infliggersi soltanto in relazione
               alle condotte per le quali, stante la loro tenue gravità e la circoscritta risonanza,
               si possa, con tutta certezza, escludere la punibilità con sanzione di Stato;
                     ➢ le sanzioni di Corpo possono essere irrogate, normalmente, per fatti la
               cui rilevanza disciplinare rimanga interna all’Istituzione militare, ma il codice
               non esclude che possano essere puniti con la consegna di rigore anche fatti che
               hanno dato luogo a giudizio penale;
                     ➢ le sanzioni di Stato rispondono a interessi più generali dello Stato, inteso
               come comunità. A esse si deve ricorrere ogni qualvolta il fatto abbia un rilievo,
               anche esterno all’Istituzione militare, tale da lederne l’immagine, il prestigio e,
               nei casi più gravi, da inficiare il vincolo di fiducia sul quale è fondato il rapporto
               d’impiego/servizio militare;
                     ➢ inoltre il criterio discriminante per determinare l’applicabilità delle san-
               zioni di Corpo o di Stato non risiede soltanto nella gravità della violazione posta
               in essere, ma scaturisce, piuttosto, dalla esatta individuazione del titolare dell’in-
               teresse al ripristino dell’integrità dell’ordinamento disciplinare violato; soltanto
               se  tale  interesse  rimane  obiettivamente  circoscritto  all’interno  del  “Corpo”
               d’appartenenza, si potrà legittimamente adottare una sanzione di corpo, mentre
               per  l’infrazione  che  leda  l’interesse  generale  dell’Amministrazione  militare  e
               della collettività statuale dovrà comminarsi una sanzione di Stato”.
                     Dalla  lettura  in  combinato  disposto  delle  norme  attualmente  in  vigore
               emergerebbe che le sanzioni disciplinari di stato possano essere applicate rispet-
               tando i seguenti requisiti:
                     ➢ effetti della mancanza che si riverberano all’esterno dell’Istituzione in
               tema di lesione del prestigio o dell’immagine (art. 713 regolamento );
                                                                                (8)
               (8)   Art. 713. Doveri attinenti al grado.
                     1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
                     2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque con-
                       dizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e
                       pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto
                       salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice.
                     3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poi-
                       ché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione.

                                                                                        185
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192