Page 190 - Rassegna 2021-1
P. 190
STUDI MILITARI
➢ commesse in concorso con altri militari. L’art. 1355, comma 4, del Codice
precisa, inoltre che, in caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disci-
plinare, è inflitta al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano una san-
zione più severa. Il concorso di militari nelle infrazioni disciplinari non si informa
ai principi penalistici, per cui non è necessario il dolo di concorso (cioè la coscien-
za e la volontà di concorrere con altri in un’infrazione disciplinare), ma è neces-
sario che sia comune ai militari concorrenti almeno la violazione di un dovere spe-
cifico. Anche questa circostanza rileva sul piano oggettivo;
➢ ricorrenti con carattere di recidività. Si rammenti che la recidiva legitti-
ma una sanzione più grave per un’infrazione astrattamente rientrante nell’am-
bito di applicazione di una sanzione meno grave.
4. Conclusioni
Per terminare la mia disamina vorrei partire dalla massima giurispruden-
ziale che graniticamente afferma: “le valutazioni operate in sede disciplinare
sono espressione del potere discrezionale dell’Amministrazione procedente,
come tali insindacabili nel merito se non per macroscopici profili di irrazionalità
e/o travisamento dei fatti e/o abnormità” .
(13)
Come abbiamo avuto modo di analizzare, le scelte dell’amministrazione,
anche nel merito, devono rispettare stretti criteri di ponderazione e qualificazione
del grado di gravità dei fatti. Eventi i cui effetti si riverberano solo all’interno
dell’Ente non sono giuridicamente in grado di produrre effetti sul rapporto di
impiego, come non lo sono fatti specifici non rientranti tra le ipotesi qualificate dal-
l’art. 751 del TUROM, o fatti per i quali è richiesta la reiterazione o la recidiva.
L’organo competente non deve mai essere lasciato solo nel giudicare i
fatti. Coinvolgimenti emotivi o sociali possono dirigere la decisione verso prov-
vedimenti abnormi e ingiusti. I nostri valori morali di militari, l’etica dei nostri
comportamenti ci impongono di adottare non solo provvedimenti amministra-
tivi legittimi ma anche “giusti”.
“Giusti” per le finalità educative nei confronti dell’incolpato, “giusti” per
gli obiettivi di prevenzione generale nei confronti dei consociati.
Adottare provvedimenti abnormi non solo mina la coesione interna del-
l’amministrazione, ma è in grado di compromettere definitivamente il rapporto
di fiducia tra tutti coloro che sono chiamati ad operare in un ambiente gerar-
chico ove il superiore non è solo fonte di precetti ma anche giudice monocra-
tico dei comportamenti dei subordinati.
(13) Cons. Stato, Sez. Quarta, n. 295 del 2017; tra le tante, Sez. Quarta, n. 2694 del 2015; n. 5670
del 2012; n. 6605 del 2011; Cons. Stato, Sez. Quarta, Sent., 26-10-2017, n. 4942.
188

