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IL CONCETTO DI GRAVITÀ NEL SISTEMA DISCIPLINARE



               3.  La gravità sotto il profilo soggettivo e oggettivo
                     Rammentiamo  che,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  1,  lett.  a),  legge  n.
               241/1990,  il  responsabile  del  procedimento  ha  l’obbligo  di  valutare,  ai  fini
               istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento.
               In questo contesto, la fase di esame e valutazione degli elementi raccolti durante
               l’istruttoria assume un’importanza particolare. In questa fase, oltre ai fatti con-
               testati e alle giustificazioni addotte, il responsabile del procedimento, ai sensi
               dell’art. 1355 del Codice, deve anche considerare alcuni elementi relativi sia alle
               condizioni sia alle qualità soggettive dell’incolpato sia a circostanze oggettive
               rilevanti sul piano dell’aggravamento della responsabilità disciplinare. Gli ele-
               menti di carattere soggettivo sono indici neutri, nel senso che possono indurre
               l’autorità  competente  a  valutare  la  responsabilità  disciplinare  in  modo  più  o
               meno favorevole per l’interessato. In questo contesto devono essere considerati:
                     ➢ i precedenti di servizio, che attenueranno o aggraveranno la responsabi-
               lità in relazione alla loro valenza, rispettivamente positiva o negativa. Vanno
               valutati in relazione a dati oggettivi come la documentazione caratteristica che
               esprime un giudizio complessivo ed esauriente sulle qualità e il rendimento in
               servizio del militare;
                     ➢ i precedenti disciplinari, che attenueranno o aggraveranno la responsa-
               bilità in relazione alla loro presenza o meno nella documentazione personale
               dell’incolpato. La presenza di precedenti disciplinari evidenzia certamente una
               minore osservanza delle regole della disciplina militare;
                     ➢ il grado che è sicuro indice di maggiore responsabilità disciplinare quan-
               to più sia elevato;
                     ➢ l’età, che è rilevante sulla valutazione della maturità del militare. Più gio-
               vane è l’età più facilmente potrà essere scusato l’illecito;
                     ➢ l’anzianità di servizio, che è un elemento che gioca un ruolo analogo a quello
               dell’età, perciò una minor anzianità di servizio è sicuramente una scusante del com-
               portamento disciplinarmente illecito del militare (si pensi, nel campo penale militare,
               all’attenuante di recluta), mentre una maggiore anzianità di servizio può essere
               valutata come elemento aggravante in relazione all’esperienza ormai acquisita.
                     Un  altro  gruppo  di  elementi,  invece,  costituisce  indice  di  gravità  della
               responsabilità disciplinare. In particolare, l’art. 1355, comma 3, del Codice pre-
               vede che vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
                     ➢ intenzionali, commesse cioè con l’elemento soggettivo del dolo;
                     ➢ commesse in presenza di altri militari, al di là del fatto che il militare
               manchevole avesse percepito o meno la loro presenza. La circostanza rileva ine-
               quivocabilmente sul piano oggettivo, stante l’assoluto valore dell’esempio nel-
               l’ordinamento militare;

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