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IL CONCETTO DI GRAVITÀ NEL SISTEMA DISCIPLINARE
3. La gravità sotto il profilo soggettivo e oggettivo
Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n.
241/1990, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di valutare, ai fini
istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento.
In questo contesto, la fase di esame e valutazione degli elementi raccolti durante
l’istruttoria assume un’importanza particolare. In questa fase, oltre ai fatti con-
testati e alle giustificazioni addotte, il responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 1355 del Codice, deve anche considerare alcuni elementi relativi sia alle
condizioni sia alle qualità soggettive dell’incolpato sia a circostanze oggettive
rilevanti sul piano dell’aggravamento della responsabilità disciplinare. Gli ele-
menti di carattere soggettivo sono indici neutri, nel senso che possono indurre
l’autorità competente a valutare la responsabilità disciplinare in modo più o
meno favorevole per l’interessato. In questo contesto devono essere considerati:
➢ i precedenti di servizio, che attenueranno o aggraveranno la responsabi-
lità in relazione alla loro valenza, rispettivamente positiva o negativa. Vanno
valutati in relazione a dati oggettivi come la documentazione caratteristica che
esprime un giudizio complessivo ed esauriente sulle qualità e il rendimento in
servizio del militare;
➢ i precedenti disciplinari, che attenueranno o aggraveranno la responsa-
bilità in relazione alla loro presenza o meno nella documentazione personale
dell’incolpato. La presenza di precedenti disciplinari evidenzia certamente una
minore osservanza delle regole della disciplina militare;
➢ il grado che è sicuro indice di maggiore responsabilità disciplinare quan-
to più sia elevato;
➢ l’età, che è rilevante sulla valutazione della maturità del militare. Più gio-
vane è l’età più facilmente potrà essere scusato l’illecito;
➢ l’anzianità di servizio, che è un elemento che gioca un ruolo analogo a quello
dell’età, perciò una minor anzianità di servizio è sicuramente una scusante del com-
portamento disciplinarmente illecito del militare (si pensi, nel campo penale militare,
all’attenuante di recluta), mentre una maggiore anzianità di servizio può essere
valutata come elemento aggravante in relazione all’esperienza ormai acquisita.
Un altro gruppo di elementi, invece, costituisce indice di gravità della
responsabilità disciplinare. In particolare, l’art. 1355, comma 3, del Codice pre-
vede che vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
➢ intenzionali, commesse cioè con l’elemento soggettivo del dolo;
➢ commesse in presenza di altri militari, al di là del fatto che il militare
manchevole avesse percepito o meno la loro presenza. La circostanza rileva ine-
quivocabilmente sul piano oggettivo, stante l’assoluto valore dell’esempio nel-
l’ordinamento militare;
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